Un'interessante sentenza del Tribunale di Trapani su una questione processuale assai singolare.
L'imputato è processato per maltrattamenti in famiglia.
L'istruttoria si compie alla presenza della persona offesa "costituitasi" (?) parte civile.
In limine litis, prima della chiusura del dibattimento e della discussione delle parti, il Tribunale si avvede che agli atti manca l'atto di costituzione di parte civile né di esso v'è menzione nel verbale dell'udienza entro la quale la costituzione avrebbe potuto essere effettuata.
Si pone dunque il problema di:
- consentire o meno al difensore della parte civile di concludere;
- decidere cosa ne è dell''istruttoria compiuta alla presenza del difensore della parte civile.
Il difensore della "parte civile" deposita una memoria ex art. 121 c.p.p. e chiede la ricostituzione degli atti ex art. 113 cod. proc. pen..
Il difensore dell'imputato, dal canto suo, eccepisce la nullità degli atti (istruttoria, in particolare) compiuti, per violazione del diritto di difesa.
Il Tribunale, con la decisione che pubblichiamo (link), osserva che <<non risulta costituita parte civile la persona offesa, nonostante il difensore della stessa, per mero errore materiale, abbia partecipato all'assunzione delle prove, come se si fosse costituita parte civile>>.
Per l'effetto, il Tribunale non ha fatto concludere la "parte civile" ed ha statuito che:
a) è inapplicabile l'art. 113 cod. proc. pen.;
b) non sussiste alcuna delle nullità eccepite dalla difesa dell'imputato, giacché la partecipazione del difensore della persona offesa all'attività istruttoria costituisce una mera irregolarità;
c) non ricorre l'inutilizzabilità delle prove raccolte, poiché non assunte in violazione di legge.
La sentenza, omissata, al link