04 luglio 2021

I protocolli locali non hanno alcun valore (2^ parte) - Depositata la sentenza della Corte di Cassazione, sez. 5 pen, n. 24953/2021




Foro e Giurisprudenza, il blog giuridico della Camera Penale di Trapani, si è più volte occupato delle novità telematiche e della protocollazione locale.

Nel nostro blog troverete numerosi contributi, precedenti giurisprudenziali e consigli pratici, immediatamente precedenti alla normativa pandemica, ma anche successivi.

Qualche mese fa avevamo anticipato, come informazione provvisoria, la sentenza della Sez. 5 della Corte di Cassazione, n. 24953/2021, che aveva escluso ogni valore ai protocolli locali (I protocolli locali non hanno alcun valore, al link).

Dopo la pubblicazione della sentenza, siamo ora in grado di pubblicare la motivazione della sentenza (link).

La sentenza ripercorre lo stato dell'arte della normativa vigente e chiarisce alcuni impropri riferimenti ad altre sentenze della Corte di Cassazione.

In poche battute, nella pronuncia si afferma quanto avevamo più volte anticipato su questo blog, ovvero:

1. l'atto è valido e ammissibile se spedito ad uno qualunque degli indirizzi pec (depositiattipenali....) assegnati dal DGSIA a ciascuna autorità giudiziaria;

2. laddove siano stati assegnati più indirizzi (depositiattipenali1 ... depositoattipenali2...) ed essi siano stati ripartiti internamente per razionalizzare l'organizzazione dell'ufficio, il protocollo di ripartizione non ha valore di legge e la sua inosservanza non rileva ai fini della ammissibilità del deposito;

3. ne segue che il depositante può indifferentemente utilizzare uno qualunque tra gli indirizzi assegnati dal DGSIA all'autorità destinataria dell'atto, senza preoccuparsi di eventuali sanzioni processuali di inammissibilità.

Come avevamo segnato, la questione non era nuova. Dopo la chiusura del 2020, la ripresa delle attività giudiziarie era stata affidata - colpevole il governo del tempo - alla protocollazione locale.

Un pandemico fiorire di legislatori circondariali aveva trasformato il codice di procedura penale nel codice di procedura protocollare. E le cancellerie si erano adeguate a darvi esecuzione con abnegazione, talvolta rifiutando i depositi pec previsti dalle norme del dl Ristori in nome del protocollo del presidente del tribunale che li vietava (link).

Insomma, la confusa azione del governo Conte II aveva germinato  “leggi” locali: il protocollo del tribunale di ...

Noi eravamo rimasti ad osservare, con stupore e ironia, questa vasta produzione normativa, talvolta preoccupandoci nel vedere la rassegnata accettazione di regole senza alcun valore finanche da parte degli avvocati.

Non ci aveva quindi stupito che fosse intervenuta la Corte di Cassazione ad affermare che il deposito pec potesse essere effettuato ad uno dei qualsiasi indirizzi assegnati dal DGSIA all’autorità giudiziaria destinataria (link), rimanendo relegata a fatti di organizzazione interna la ripartizione di essi.


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