La giustizia penale è un fatto complessivo, in cui tutto deve tenersi: ipotesi incriminatrici, provvedimento di accertamento, sistema sanzionatorio.
Il processo è lo strumento con il quale si verifica se un fatto è avvenuto, se è riconducibile ad una ipotesi criminosa, se una persona lo ha o non lo ha commesso, e se è responsabile o no e quale è la sanzione applicabile.
Nell’affrontare il tema della riforma, sia in prospettiva ordinaria (Bonafede) sia in quella europea (Lattanzi e Cartabia), seppur con impostazioni diverse, il primo profilo, quello dell’elefantiasi del carico delle incriminazioni, è cresciuto in modo esponenziale ed in ordine ad esso non ci sono segnali di arretramento.
Conseguentemente, si è scaricato solo sul processo l’onere di affrontare i problemi di efficienza, con il rischio di attenuare le garanzie e prevedere doppi e tripli binari, regole, eccezioni e accezioni delle deroghe, con successione di interventi correttivi ed affestellamenti di previsioni, nonché espandersi dell’intervento giurisprudenziale.
Si è conseguentemente operato sugli altri due strumenti, integrandoli.
Il punto di forza della riforma è costituito dalla modifica del sistema sanzionatorio, facendo della pena pecuniaria e delle sanzioni sostitutive al carcere, l’elemento fondamentale.
Intangibili le entità sanzionatorie delle fattispecie incriminatrici, si sono ipotizzate alcune loro riscritture suscettibili di superare spesso la loro vocazione carcerocentrica.
Questo dato ha permesso di collegare il sistema sanzionatorio ai percorsi processuali ed in particolare alla loro premialità.
In altri termini, la logica del decongestionamento processuale, volano per l’accelerazione dei tempi processuali è stata individuata nelle ipotesi di anticipata exitstrategy che sono risultate notevolmente ampliate sia nel novero, sia nei contenuti, sia nelle soglie di accesso.
In breve sintesi, solo per profili essenziali, sono state così previste:
- ampliamento di prestazioni determinate da un ente accertatore;
- archiviazione meritata sul modello dei reati ambientali e di quelli sulla violazione della disciplina della sicurezza su posti di lavoro;
- le già riferite situazioni di particolare tenuità del fatto e di sospensione e messa alla prova;
- condotte riparatorie;
- sentenza inappellabile di non doversi procedere in caso di assenza dell’imputato;
- ampliamento delle condizioni per l’emissione del decreto penale di condanna;
- abbattimento della metà della pena nel patteggiamento ed esclusione delle ipotesi attualmente escluse;
- spostamento del rito abbreviato condizionato al dibattimento;
- eliminazione delle ipotesi attualmente escluse connesse al concordato in appello.
Il quadro è stato completato dalle regole di giudizio (archiviazione e sentenza di non luogo), fattuali e non prognostiche, dalla insussistenza dei presupposti per una condanna, dalla contrazione delle tutela civilistiche, a favore di una prospettiva di tutela della vittima, dalla decisione di improcedibilità in caso di soggetti irreperibili, da criteri di priorità nelle indagini, rendendo più trasparenti le previsioni.