L’uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non può ritenersi in sé in violazione dell’art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo (Nel caso di specie, il professionista scriveva all’assistito diversi “messaggini”, chiedendo di essere contattato con urgenza perché nominato suo difensore di ufficio in un procedimento penale, di cui allegava l’avviso ex art. 415 c.p.p. Per tale comportamento, l’avvocato veniva sanzionato con la censura dal Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare).
Scarica la sentenza del Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), n. 28 del 20 febbraio 2021