20 maggio 2021

I protocolli locali non hanno alcun valore. Storia semiseria del recente passato




La questione non è nuova. Dopo la chiusura del 2020, la ripresa delle attività giudiziarie è stata affidata - colpevole il governo del tempo - alla protocollazione locale.

Un pandemico fiorire di legislatori circondariali aveva trasformato il codice di procedura penale nel codice di procedura protocollare. E le cancellerie si erano subito adeguate a darvi esecuzione con abnegazione, talvolta rifiutando i depositi pec previsti dalle norme del dl Ristori in nome del protocollo del presidente del tribunale che li vietava (link).

Insomma, la confusa azione del governo Conte II aveva abituato i sudditi e i burocrati al diritto del sovrano -  quod principi placuit legis habet vigorem - e ciascun dipendente pubblico con un “territorio” di sua competenza aveva ottemperato, autorizzato dal Conte, e aveva dettato le proprie “leggi” coniando la propria “moneta”: il protocollo del tribunale di ...

Noi eravamo rimasti ad osservare, con stupore e ironia, questa vasta produzione normativa, talvolta preoccupandoci nel vedere la rassegnata accettazione di regole senza alcun valore finanche da parte degli avvocati.

Non ci stupisce invece che sia dovuta intervenire la Corte di Cassazione ad affermare che il deposito pec può essere effettuato ad uno dei qualsiasi indirizzi assegnati dal DGSIA all’autorità giudiziaria destinataria (link), rimanendo relegata a fatti di organizzazione interna la ripartizione di essi.

In questo blog ne abbiamo scritto più volte fornendo spiegazioni sul “come” si deposita (link) e stigmatizzando le violazioni per le ricadute sul carico giudiziario (link).

Stupisce invece che debba essere la Cassazione a ricordare una regola elementare: è la legge che regola e sanziona. Ed è legge il solo atto promulgato dal rappresentante del popolo sovrano al quale tutti sono soggetti. Anche i giudici, che la applicano e non la creano.

Con il conforto - ovvio - della sentenza che segnaliamo, ribadiamo: gli atti a mezzo pec possono essere inviati indistintamente ad uno qualsiasi degli account assegnati all’autorità giudiziaria destinataria e non è un “problema” del mittente la ripartizione interna. In corollario, il mancato rispetto della ripartizione interna non comporta alcuna sanzione di inammissibilità.

Aggiornamento: scarica la sentenza della sez. 5, della Corte di Cassazione n. 24953/2021 al link

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