13 maggio 2021

Giudizio cartolare pandemico: il termine per le conclusioni della parte civile è perentorio


Ci siamo più volte occupati della disciplina pandemica che ha fortemente inciso sul processo penale, al punto da dedicare all'argomento una sezione del nostro blog (PTT Processo penale telematico) e una pagina (Utilità telematiche, normativa DGSIA e Manuale) oltre a contributi vari (link).

Diamo ora atto delle prime applicazioni della (orrenda) disciplina pandemica.

La Corte di Cassazione sez. VI penale, con la sentenza n. 13434 del 26 gennaio/9aprile 2021  ha statuito che <<la parte civile che ha presentato le proprie conclusioni oltre il termine perentorio [di cinque giorni, ndr] fissato dalla legge non può ritenersi ritualmente costituita nel ... giudizio e, pertanto, non può essere accolta la sua istanza di liquidazione delle relative spese di rappresentanza e difesa in questa fase>>.

A fondamento della decisione, la sentenza osserva: 

<<Non possono essere considerate le conclusioni delle parti civili R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. e Summonte Lorenzo in quanto tardive, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo state depositate entro il quinto giorno antecedente all'udienza. 

Tale termine deve essere inteso - in rapporto alla struttura della modalità procedimentale del giudizio introdotta dall'art. 23, comma 8, d.l. cit. - quale termine perentorio per la stessa valida partecipazione della parte al giudizio di legittimità, dovendosi escluderla nel caso del mancato suo rispetto.

Invero, come osservato in dottrina, la norma in questione risulta aver adottato una cadenza temporale sovrapponibile a quella prevista in via generale dall'art. 611 cod. proc. pen. per il deposito di memorie e repliche nel giudizio di cassazione, pur non riproponendo il medesimo contenuto non facendo riferimento allo "scambio" di memorie e repliche, bensì alla sola formulazione delle richieste secondo la scansione per la quale è prevista la preventiva formulazione delle richieste della parte pubblica e successivamente quelle delle parti private, senza consentire reciproche repliche.

La sovrapponibilità della disciplina - in parte qua - dettata dall'art. 611 cod. proc. pen. a quella introdotta con la norma in esame relativa alla modalità procedimentale introdotta a seguito dell'emergenza pandemica, consente di recepire anche in relazione al termine dei cinque giorni fissato dall'art. 23, comma 8 d.l. cit. - ed a maggior ragione in relazione alla modalità telematica dello svolgimento del procedimento - l'orientamento consolidato secondo il quale le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez. 1,n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673),neanche ai fini della liquidazione delle spese(Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040)>>.


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