Con la sentenza che si annota (Cass. pen. Sez. VI 16 febbraio-3 maggio 2021 n. 16788 al link), la
Corte di legittimità offre alcune precisazioni in tema
di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena
all’adempimento di obblighi ex art. 165 c.p., con
specifico riguardo al reato continuato ex art. 570 c.p., 12 sexies L. 898/1970
e 3 L. 54/2006.
Nel caso di specie i Giudici territoriali avevano subordinato il beneficio della
sospensione all’integrale adempimento degli obblighi nascenti dal verbale di omologazione dell’accordo di
separazione.
Tuttavia l’imputato aveva
interposto ricorso, adducendo che l’art. 165 c.p. indica tassativamente le obbligazioni cui può essere subordinata
la sospensione condizionale e tra esse non rientravano
gli aspetti privi di rilevanza patrimoniale contenuti nell’accordo di
separazione oggetto di omologa.
La Corte, dando seguito ad un suo
precedente arresto (Cassazione penale sez. V, 14/01/2019, ud.
14/01/2019, dep. 13/05/2019, n.20502), ha ribadito il carattere tassativo degli
obblighi di cui all’art. 165 c.p., di talché la
sospensione condizionale della pena non può essere subordinata ad adempimenti
diversi da quelli specificamente indicati dalla disposizione penale.
Pertanto- i
Giudici nomofilattici- hanno osservato che <<la disposta subordinazione all'osservanza degli obblighi nascenti
dall'accordo di separazione omologato dal giudice civile non é ammessa perché
non rientra in alcuna delle previsioni di legge che disciplinano la concessione del beneficio in esame>>.
Inoltre, la sentenza precisa che “le conseguenze dannose o pericolose del reato”, alla cui eliminazione può essere subordinato il beneficio sospensivo, <<devono essere specificamente indicate dal giudice penale come oggetto dell'obbligo … posto a carico del condannato>> e comunque non possono riguardare <<condotte omissive future ed eventuali per inadempimenti relativi agli obblighi di assistenza familiare>>.
Analogamente <<la subordinazione non può essere disposta neppure con riferimento ad obblighi di restituzione o di risarcimento del danno che non siano stati determinati nel loro importo dal giudice penale, non rientrando nella previsione di cui all'art. 165 c.p., il pagamento delle somme di denaro che saranno poi liquidate dal giudice civile, ma soltanto le somme già liquidate in sede penale a titolo di provvisionale o a titolo di risarcimento del danno>>.
La sentenza offre un richiamo del tutto opportuno in un tema di assoluto rilievo per la libertà personale.