Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", pubblichiamo l'intervento dell'Avvocato Giovanna Ollà relativo alla sezione "Depositi e notifiche" della riforma. La nuova rubrica sottopone alcune domande a un giudice, un pubblico ministero, un avvocato e ad un docente universitario.
Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link).
La proposte di riforma all'esame del Parlamento che troverete in questa sezione (la numero 9 Depositi e notifiche) riguardano le nuove "potenzialità" telematiche (al link la sezione dedicata del nostro blog con tutto ciò che occorre sapere) e il nuovo meccanismo del domicilio legale con tutte le conseguenze, anche in fatto di responsabilità, che ne derivano per il Difensore.
1. L’art. 2 del disegno di legge conferma la possibilità, introdotta dalla normativa emergenziale, di depositare telematicamente atti e documenti, delegando però al Ministro della giustizia la facoltà di individuare i casi di deposito telematico obbligatorio. Ritieni opportuno prevedere dei casi di deposito telematico obbligatorio?
E’ certamente possibile prevedere ipotesi di deposito telematico obbligatorio laddove l’intenzione del legislatore sia quella di sostituire il deposito analogico con quello telematico.
E’ tuttavia necessario limitare la delega al DGSIA che deve avere ad oggetto esclusivamente le specifiche tecniche relative al formato degli atti. Al contrario, il primo “ approccio “ al processo penale telematico, di cui all’art. 24 del Decreto legge 137/2020 convertito con la legge 176/2020, si è rivelato fallimentare anche a causa della previsione, da parte del DGSIA, della allegazione, al momento del deposito telematico, del c.d. “ atto abilitante”, categoria “sconosciuta “ al codice di procedura penale e che dovrebbe appunto abilitare il difensore al deposito, anche quando quest’ultimo sia già in possesso dei dati richiesti, questi si ragionevolmente, per accedere al portale (numero di RGNR e nome del Pubblico Ministero titolare delle indagini). In ogni caso il momento della obbligatorietà del deposito tramite portale deve essere preceduto da una adeguata fase di sperimentazione durante la quale deve essere consentito anche il deposito analogico, come peraltro avvenuto con il Processo Civile Telematico.
2. Per ciò che attiene alla disciplina delle notifiche, il medesimo articolo mira a introdurre, dopo la prima notifica al prevenuto, un domicilio legale presso il difensore, salvo dei parziali temperamenti in caso di difesa di ufficio, non si rischia di creare una vasta sacca di “ignoranza” del processo?
Si rischia certamente di creare una “ sacca “ di ignoranza del processo, ma la norma di cui al punto della delega presenta altre insidie, laddove, in primis, si pone in contrasto con lo stesso principio della volontarietà della elezione di domicilio e del luogo della elezione di domicilio di cui al testo vigente dell’art. 161 comma 1 c.p.p., che grava comunque l’imputato dell’onere di comunicazione della elezione di domicilio e di ogni suo mutamento, prevedendo che in caso di mancanza o rifiuto le notificazioni siano eseguite presso il difensore. Anche il punto della delega sulle notificazioni presso il difensore di ufficio successive alla prima, si pone in contrasto con la possibilità, per il difensore di ufficio, di poter rifiutare la elezione di domicilio della persona sottoposta ad indagini ai sensi dell’art. 162 comma 4 bis c.p.p.
La norma in questione del resto ha lo scopo di contrastare la prassi diffusa della elezione di domicilio forzata presso il difensore di ufficio, e la diffusione del fenomeno della c.d. “falsa reperibilità” dell’imputato, con conseguente possibilità di procedere in assenza dello stesso ai sensi dell’art. 420-bis comma 2 c.p.p. Infatti nella pratica la normativa antecedente alla introduzione del comma 4 bis dell’art. 162 portava ad una distorsione del principio della effettiva conoscenza del processo da parte di quei soggetti, spesso di nazionalità straniera e con scarsa comprensione della lingua, che, invitati ad eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, non avevano più alcuna effettiva conoscenza del procedimento perché senza fissa dimora e con impossibilità di essere rintracciati dal difensore medesimo.
Paradossale è poi l’indicazione contenuta alla lettera n) dell’art. 2 del Disegno di legge per cui sarà necessario prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore la omessa o ritardata comunicazione all’assistito, imputabile al fatto di quest’ultimo.
Al netto del fatto oggettivo che il sistema della notificazione per legge mediante consegna al difensore trasforma il professionista in una sorta di “messo notificatore” o, ancora peggio, di “postino” imponendogli un obbligo di fonte primaria che esula dalla sua stessa funzione, invero già presidiata da specifici doveri deontologici di informazione nei confronti della parte assistita, la stessa previsione di esonero da responsabilità, “confusamente” ancorata al fatto imputabile all’imputato, riduce significativamente la stessa concessione che, comunque, porterebbe alla necessità di un giudizio di accertamento della causa di esclusione della responsabilità, con una costante esposizione del difensore ad azioni di natura risarcitoria.
(*) Giovanna Ollà: Avvocato penalista iscritta dal gennaio 1995 all’albo degli Avvocati di Rimini. Consigliere dell’Ordine dal 2004 al 2011. Dal 2011 al 2018 Presidente del Consiglio dell’Ordine. Nell’anno 2018 Presidente della Unione Regionale degli Ordini della Emilia Romagna (URCOFER ). Dal 2018 al 2021 coordinatore dell’Osservatorio per i Consigli Giudiziari della Unione delle Camere Penali. Da marzo 2019 componente del Consiglio Nazionale Forense dove coordina le commissioni Diritto e Procedura Penale e Difesa di Ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato.
L'articolo 2 del testo della proposta di legge in discussione:
Art. 2.
Disposizioni per l’efficienza dei procedimenti penali e in materia di notificazioni
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti
disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il
codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti e documenti possa
essere effettuato anche con modalità telematiche;
b) prevedere che il Ministro della giustizia, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare,
sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli
avvocati interessati, previa verifica e accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione,
individui gli uffici giudiziari e la tipologia degli atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio;
c) prevedere che, nei casi di deposito telematico obbligatorio, spetti al capo dell’ufficio autorizzare
il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio «giustizia» non
siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza, assicurando che agli interessati sia data
conoscenza adeguata e tempestiva anche dell’avvenuta riattivazione del sistema;
d) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e
documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di
un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici;
e) prevedere che, nel caso di utilizzazione del deposito telematico nei procedimenti penali in ogni
stato e grado, il deposito si consideri avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di
conferma del completamento della trasmissione;
f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, le comunicazioni siano effettuate
con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica
certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
g) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, le notificazioni a persona diversa
dall’imputato siano eseguite con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche
diverse dalla posta elettronica certificata;
h) prevedere che, nel caso in cui la notificazione venga eseguita mediante soluzione tecnologica
diversa dalla posta elettronica certificata, il sistema generi un messaggio di conferma del
completamento della trasmissione;
i) prevedere, per la notificazione e la comunicazione telematica a persona diversa dall’imputato
eseguita mediante soluzione tecnologica diversa dalla posta elettronica certificata, che le stesse si
considerino avvenute nel momento in cui è generato il messaggio di conferma della trasmissione;
l) prevedere che tutte le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite
mediante consegna al difensore; estendere a tali casi la possibilità di eseguire le notificazioni con
modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica
certificata che diano garanzia dell’avvenuta ricezione; al di fuori dei casi previsti dagli articoli 161 e
162 del codice di procedura penale, prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti
mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte
dell’imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d’ufficio e la prima notificazione
non sia stata eseguita mediante consegna dell’atto personalmente all’imputato o a persona che con
lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;
m) prevedere che il primo atto notificato all’imputato contenga anche l’espresso avviso che le
successive notificazioni saranno effettuate mediante consegna al difensore, anche con modalità
telematiche, e che l’imputato abbia l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare
le comunicazioni e di comunicargli ogni mutamento dello stesso;
n) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale
del difensore l’omessa o ritardata comunicazione all’assistito imputabile al fatto di quest’ultimo;
o) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti
dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all’imputato, in particolare con
riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso
di dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette
notificazioni e quelle previste dall’articolo 156 del codice di procedura penale;
p) prevedere che, nel caso di impugnazione dell’imputato o di opposizione al decreto penale di
condanna, tutte le notificazioni all’imputato siano effettuate mediante consegna di copia al
difensore; prevedere la possibilità di eseguire tali notificazioni con modalità telematiche, anche
mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata che diano garanzia
dell’avvenuta ricezione.