La risposta del giudice: Stante le carenze di organico e la durata non breve dei processi, vedo l’estensione dell’art. 190 bis c.p.p. una soluzione pratica inevitabile per ‘salvare’ il processo.
La risposta del pm: Uno dei grossi problemi del processo penale è quello della rinnovazione mediante lettura, tutte le volte in cui muti la persona fisica del Giudice. Si assiste a sfilate di testimoni chiamati a confermare quanto in precedenza dichiarato. Effettivamente l’estensione generalizzata dell’applicazione dell’art. 190 bis c.p.p. reca un grosso vulnus al principio dell’immediatezza, già compresso in alcune situazioni processuali (si pensi all’audizione teste in incidente probatorio) a cui si può porre rimedio prevedendo una rinnovazione effettiva mediante la riproposizione al teste di argomenti non affrontati nel precedente esame, evitando (e caso mai sanzionando) richiese di riaudizioni meramente confermative del precedente esame.
La risposta dell'avvocato: Assolutamente. Il principio di immediatezza è già stato progressivamente eroso mediante svariati interventi giurisprudenziali e legislativi. Chi frequenta le aule di tribunale sa perfettamente che nei giudizi dinanzi al tribunale collegiale, si assiste ad un continuo tourbillon di giudici, con la conseguenza che l’immediatezza coinvolge spesso non più di un giudice del collegio….Applicare la norma di cui all’art. 190 bis c.p.p., concepito come noto per finalità eterogenee, nell’ipotesi del mutamento della persona del giudice, significherebbe trasformare anche il processo di primo grado in un giudizio sostanzialmente cartolare. Si parla tanto di processi da remoto: io da anni avanzo la “proposta scandalosa” di riprendere con videoregistrazione le testimonianze rese in aula, anziché registrarne solo l’audio per poi trascriverlo. Il giudice che subentra ben potrebbe riguardare la testimonianza, così cogliendo tono della voce, atteggiamento corporeo e quant’altro utile per “pesare” parole che, sulla carta, assumono ben altra valenza. I costi sarebbero pressoché equivalenti a quelli delle attuali registrazioni e l’economia processuale (in aula) sarebbe salva. Posso essere malizioso? Temo che non troveremmo la disponibilità a dedicare il tempo necessario a riguardare la registrazione…
La risposta del docente: L’art. 190 bis c.p.p. costituisce un’importante norma di raccordo, essenziale per la tenuta del sistema. È la sintesi del rapporto tra la regola del contraddittorio e le sue eccezioni. Per questo, ogni suo ritocco può creare forti ripercussioni sugli equilibri del modello accusatorio.
Il rischio di una sovversione di tali equilibri è ora sicuramente molto elevato.
Un ampliamento dell’area operativa della disposizione, infatti, può essere ammesso soltanto cum grano salis, a condizione che sia circoscritto. L’inserimento operato dal d.lgs n. 212 del 2015 all’interno dell’articolo aveva una sua giustificazione peculiare – da riconoscere nella tutela della vittima particolarmente vulnerabile – e peraltro confidava su forme avanzate di documentazione delle dichiarazioni. Mentre le modifiche ora proposte poggiano su ragioni molto diverse e di carattere più generale, dovute a un difetto della macchina giudiziaria.
Con la riforma prospettata, in buona sostanza la deroga di cui all’art. 190 bis c.p.p. – stante la sua “comodità” – diventerebbe la regola. La novità potrebbe compromettere l’assetto delle scelte del legislatore del 1988, ribaltando un intero sistema sinora ispirato al principio di immediatezza.
La modifica, come è accaduto per altre novelle introdotte negli ultimi anni, raccoglie tendenze emerse sul piano della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte cost. n. 132 del 2019 e Cass., S.U., 10 ottobre 2019, Bajrami).
Non sono state però valorizzate le indicazioni che, in senso opposto, vengono sempre più chiaramente espresse dalle Corti sovranazionali: indicazioni capaci di creare delle remore ed eventualmente, in futuro, di costringere il legislatore a nuovi ripensamenti.
In quest’ottica, ad assumere rilievo sono non soltanto le decisioni della Corte di Strasburgo – che già hanno avuto un forte impatto a livello interno quanto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello – ma anche quelle della Corte di giustizia, proprio con riferimento al mutamento del giudice dibattimentale (Corte giust. Gambino e altri, 29 luglio 2019).
Quest’ultimo richiamo dovrebbe ulteriormente dissuadere da interventi in contrasto col principio in questione, fissato sul piano codicistico dall’art. 525, comma 2, c.p.p. sulla scorta di un’ipotesi di nullità assoluta (l’unica, peraltro, ad essere ribadita anche come “speciale”).