11 maggio 2021

Inevitabile l'errore su una legge di difficile interpretazione: assolta dalla truffa aggravata la dipendente comunale




Com’è noto, l’articolo 5 del codice penale, che cristallizza l’antico adagio latino per cui ‘‘ignorantia legis non excusat’’, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 24 marzo 1988, nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza del precetto penale la c.d. ignoranza inevitabile.

Sul punto, poi, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, nel tracciare i limiti di tale ‘‘inevitabilità’’ dell’error iuris, hanno statuito nel senso che «per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosidetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto» (cfr. Cass. Pen., SS.UU. n. 8154/1994).

Orbene, nella vicenda processuale definita con la sentenza del Tribunale di Marsala n. 581 del 28.4.2021, in effetti, sussistevano – a parere del Giudice – dei margini di incertezza interpretativa in merito alla questione della compatibilità tra i permessi lavorativi ex Legge 104/92 e il lavoro straordinario, stante l’assenza di un’esplicita disposizione normativa in tal senso.

E invero, nel rispondere a tale quesito, lo stesso Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali aveva affermato che, «pur apparendo chiara l'incompatibilità tra il prolungamento dell'orario di lavoro e il godimento del (…) beneficio orario, si precisa, tuttavia, che non rivestendo tale indicazione, carattere assoluto, non è escluso che il lavoratore disabile che usufruisca dei permessi ad ore, possa eccezionalmente effettuare lavoro straordinario se preventivamente autorizzato dal datore di lavoro».

Nella specie, inoltre, il Dirigente comunale che autorizzò espressamente l’imputata ad effettuare del lavoro straordinario, nonostante la fruizione, da parte della stessa, di un permesso retribuito ai sensi dell’art. 33 co. 3 della Legge n. 104/1992, aveva ribadito in udienza il proprio personale convincimento circa la compatibilità tra tali permessi e il lavoro straordinario, ad ulteriore dimostrazione dell’incertezza interpretativa in ordine alla disposizione normativa di cui trattasi e, quindi, dell’inevitabilità dell’errore in cui era incolpevolmente incorsa l’odierna imputata, la quale, interloquendo col proprio superiore gerarchico, aveva – a parere del Tribunale – assolto con ordinaria diligenza  il proprio ‘‘dovere di informazione’’, come richiesto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.


Scarica la sentenza n. 581 del 28.4.2021 del Tribunale di Marsala al link

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