Avevamo dato notizia (link) dell’attesa pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione controversa rimessa dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione che dubitava "Se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la "prova" della derivazione del denaro da un titolo lecito".
Qui l’ordinanza di remissione (link).
Dall’informazione provvisoria al quesito è stata data la seguente soluzione: <<Qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente>>