19 maggio 2021

Pena illegale di favore: la diminuente per il rito va riconosciuta nella misura di legge. Scongiurato l'attacco all'eliminazione del divieto di reformatio in pejus. Depositata la sentenza



Depositata la sentenza n. 7578/2021 delle Sezioni Unite. 

Avevamo anticipato (al 👉 link) che il 17 dicembre 2020 le Sezioni Unite si sarebbero pronunciate sulla questione rimessa dalla prima Sezione penale (ordinanza n. 27711 del 6 ottobre 2020), relativa alla seguente questione: <<Se il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, debba applicare detta diminuente nella misura di legge pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia illegale perché in violazione delle previsioni edittali, e di favore per l'imputato>>.

Alla questione è stata data soluzione "affermativa".
È stato infatti affermato il seguente principio di diritto:

"Il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l'imputato".

Pubblichiamo ora la sentenza (al link).


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