21 maggio 2021

La Riforma del Processo penale - 10.3 Procedibilità e contravvenzioni- Le risposte dell'avvocato, Gemma Ciaglia (*)

Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", ora nella partizione "Il processo che verrà" del nostro blog, ospitiamo l'intervento sul progetto di riforma del giudizio monocratico con quattro domande all'Avvocato Gemma Ciaglia.
Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link).
Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.





1. L’art. 8 del disegno di legge introduce la procedibilità a querela per il reato di lesioni stradali gravi, condivide questa riforma e se sì non le pare un’occasione mancata per estendere a molti altri reati tale condizione di procedibilità? 
La sostituzione dell’attuale procedibilità d’ufficio delle lesioni personali gravi commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale con la procedibilità a querela di parte rappresenta un chiaro indicatore della finalità deflattiva perseguita dal legislatore. Lo sforzo è apprezzabile, non solo per fronteggiare la pressione in termini quantitativi che tale tipologia di reati esercita sul lavoro degli Uffici di Procura ma soprattutto in considerazione della portata offensiva del reato, con particolare riguardo all’entità della lesione.
Risulta condivisibile la decisione di non estendere siffatta modifica alle lesioni gravissime, attesa la difficoltà di coniugare le lesioni colpose più gravi con una perseguibilità rimessa alla valutazione della persona offesa dal reato.
Opportuna potrebbe essere l’introduzione di un termine più lungo di quello ordinario per la proposizione della querela, conservando altresì la competenza del Tribunale (in composizione monocratica) anche per le ipotesi connotate dalla procedibilità a querela. 
Nonostante il substrato certamente positivo, la natura puntiforme della riforma, limitata quasi in maniera chirurgica a un singolo aspetto, ne costituisce un evidente vulnus, profilandosi come (l’ennesima) occasione mancata per un’ampia valutazione di sistema che, agendo per macro-categorie di reato, individuasse la ratio comune sottesa alla modifica del regime di procedibilità per plurime fattispecie, nel contempo effettuando un vaglio più incisivo in termini di depenalizzazione, che avrebbe potuto ad esempio riguardare le lesioni lievi e lievissime (stradali e non).

2. Il medesimo articolo prevede la remissione tacita della querela in caso di ingiustificata omessa comparizione a dibattimento della persona offesa citata a testimoniare. Quale il suo giudizio al riguardo? 
La disposizione consente di risolvere la stagnazione sul ruolo giudiziario di una miriade di processi - spesso incardinati a seguito di reati c.d. bagattellari – rinviati a più riprese proprio in ragione dell’assenza della persona offesa-testimone. D’altro canto, l’aver agganciato la remissione tacita di querela alla mera mancata comparizione della persona offesa sembra porsi in contrasto con l’insegnamento della Corte di Cassazione che ha ripetutamente evidenziato come l’abdicazione dalla pregressa istanza punitiva deve necessariamente ricavarsi dalla combinazione tra la condotta omissiva e il previo formale avvertimento del significato che ad essa viene attribuito. Con il rischio di far discendere dalla nuova previsione automatismi pregiudizievoli per la persona offesa, di cui non venga positivamente accertata la libera e consapevole scelta di disinteressarsi del processo da lei stessa sollecitato.

3. L’art. 9 riduce il criterio di ragguaglio tra le pene detentive e quelle pecuniarie dagli attuali 235 euro al giorno a 180 euro. Non le pare un tasso di conversione troppo alto, se si aspira davvero a “deflazionare, incassando”?
La riduzione di € 55/die rischia di rendere poco efficace il principio ispiratore sotteso alla modifica, lasciando l’importo a soglie ancora significative (€ 180).

4. La successiva disposizione prevede nuove cause estive delle contravvenzioni. Condivide la riforma e se sì non le pare però troppo timida: dalla lettura della lett. a) dell’art. 10 pare che la riforma non interessi le contravvenzioni punite con sola pena detentiva, si escludono le contravvenzioni connesse a delitti (lett. b), e per quest’ultimi non si è minimante pensato a cause estintive. 
Ancora una volta la montagna ha partorito il topolino; ciò sia in ordine alla selezione delle contravvenzioni - risultando francamente poco chiare le ragioni che hanno determinato l’esclusione delle contravvenzioni connesse a delitti – che in merito alla mancata previsione di un regime riparatorio/risarcitorio suscettibile di incidere anche con riferimento alla commissione di determinati delitti. L’aver previsto una procedura ad hoc – la sospensione del procedimento sino all’avvenuta comunicazione all’Ufficio del Pubblico Ministero dell’effettiva esecuzione delle attività poste a carico dell’indagato – si presta ad operare in chiave estintiva anche in ipotesi diverse da quelle meramente contravvenzionali, rappresentando uno strumento di tipo deflattivo utilizzabile a più ampio raggio.


(*) Gemma Ciaglia: Avvocato del foro di Napoli, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale e Diritto Interno in materia Internazionale presso l’Università degli Studi di Salerno discutendo una tesi su Prevenzione e garanzie individuali: controllo, accertamento e imputazione nella criminalità comune e in quella economica. Già assegnista di ricerca nell’ambito del progetto FSE POR Campania 2014-2020 “Pubblica Amministrazione: semplificare i processi decisionali, migliorare le performance” per l’Università degli Studi di Salerno, è cultore presso le Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell’Economia del medesimo Ateneo.

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