Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", pubblichiamo l'intervento del Giudice relativo alla sezione "Giudizio" della riforma.
La nuova rubrica sottopone alcune domande a un giudice, un pubblico ministero, un avvocato e ad un docente universitario.
Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link).
A seguire le sei domande al Giudice, Daniela Vascellaro.
Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.
1- Le pare concretamente possibile che il Giudice, sin dalla prima udienza, stili un calendario delle udienze per l’istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione ?
Non mi pare concretamente praticabile, almeno per ciò che concerne il ruolo monocratico, se non per i processi più delicati per gravità della imputazione e/o per numero degli imputati, atteso che il numero delle sopravvenienze e le esigenze di speditezza legati ai processi con detenuti impediscono di fare programmazioni di lunga durata; occorre poi tenere conto del fatto che spesso le udienze vanno ‘a vuoto’ a causa della assenza, giustificata o meno, dei testimoni, nonché dei legittimi impedimenti delle parti e dei loro difensori, tutte evenienze che imporrebbero una riprogrammazione del calendario.
2- Se l’intento della relazione illustrativa sulle richieste di prove è quello di porre il Giudice nelle condizioni di meglio decidere sulla loro ammissibilità, non era meglio rivitalizzare l’art. 468 c.p.p. in ordine alla precisazione delle circostanze su cui sentire i testi ?
Sì lo condivido.
Sì lo condivido.
4- Qual è il suo giudizio sulla introduzione di un congruo termine antecedente l’udienza per il deposito di perizie e consulenze?Potrebbe essere utile per dare modo alle parti di instaurare un effettivo contraddittorio in sede di esame del perito e del CT.
5- L’estensione dell’art. 190 bis c.p.p. ai casi di mutamento della persona fisica del Giudice non rischia di celebrare il de profundis per l’immediatezza?
Stante le carenze di organico e la durata non breve dei processi, vedo l’estensione dell’art. 190 bis c.p.p. una soluzione pratica inevitabile per ‘salvare’ il processo.6- Si prevede che la priorità assoluta di trattazione riguardi anche i delitti colposi di comune pericolo. E’ davvero sensato continuare ad ampliare i processi a priorità assoluta oppure ormai l’art. 132 bis d.att. c.p.p. è una sterile elencazione ?
In effetti non sempre un processo c.d. a priorità assoluta merita una trattazione prioritaria (faccio riferimento a un processo in cui sia contestata la recidiva ex art. 99 quarto comma c.p. che comporta una dilatazione dei termini di prescrizione del reato o a processi in cui non si sia costituita la parte civile). Penso quindi che la trattazione prioritaria va considerata caso per caso e rimessa pertanto al prudente apprezzamento del giudice più che a una norma di legge.All’esito del periodo di tirocinio, è stata assegnata al Tribunale di Termini Imerese, dove ha svolto le funzioni di giudice a latere a decorrere dall’ottobre 1997 fino al febbraio 2001.
A seguito della introduzione, ex lege n. 479 del 16.12.1999, del procedimento innanzi al Tribunale in composizione monocratica, ha svolto anche le funzioni di giudice monocratico, con contemporanea applicazione, per la durata di otto mesi, alla Sezione Distaccata del Tribunale di Corleone per la trattazione degli affari penali.
Nel marzo 2001 la dr.ssa Vascellaro è stata assegnata, a seguito di richiesta di trasferimento al Tribunale di Palermo, alla I Sezione Penale e Misure di Prevenzione, presso la quale ha avuto modo di occuparsi - sia come giudice monocratico che collegiale - di delicati e complessi processi in tema di associazione a delinquere a scopo di truffa, usura, abuso di ufficio, falsa testimonianza, calunnia, diffamazione a mezzo stampa, infortuni sul lavoro e colpa medica. Nel contempo ha svolto la duplice funzione di giudice relatore ed estensore dei provvedimenti di misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e di giudice delegato alle amministrazioni giudiziarie singolarmente assegnate, con riferimento a imprese individuali e societarie anche di grosse dimensioni e a vasti patrimoni immobiliari.
Alla naturale scadenza del periodo di permanenza presso la I Sezione Penale e M.P., la dr.ssa Vascellaro ha fatto istanza di tramutamento presso la III Sezione Penale, alla quale è stata assegnata a decorrere dal 21 maggio 2012.
A decorrere dal 21 maggio 2020 è in servizio, sempre con funzioni di giudice sia monocratico che collegiale, presso la IV sezione penale, specializzata in reati contro il patrimonio, reati di bancarotta e di associazione a delinquere, sia semplice che di stampo mafioso.
Nel corso della vita professionale ha avuto altresì l’occasione di dare il proprio contributo alla stesura del codice commentato di procedura penale a cura di Giovanni Tranchina, edito dalla casa editrice Giuffrè nel 2008.
Inoltre una sua ordinanza in tema di citazione del responsabile civile nell’ipotesi di modifica del capo di imputazione per “fatto diverso”, è stata oggetto di pubblicazione sulla rivista “Archivio della nuova procedura penale”, edita della casa editrice La Tribuna, mensile settembre/ottobre 2011.