Quale disciplina regola l'istituto della opposizione all'archiviazione, anzi della rinominata "ISTANZA" di opposizione, ex art. 410 c.p.p., in tempi di pandemia ?
Sembrerebbe un quesito di facile soluzione:
infatti l'art. 24 del D.L. 137/2020, poi convertito in legge, prevede che il Ministro, con appositi decreti, possa individuare ulteriori atti rispetto a quelli indicati dall'art. 415 bis, comma III, c.p.p., il cui deposito sia consentito ESCLUSIVAMENTE attraverso il portale del processo penale telematico, rimanendo per converso privo di ogni effetto di legge l'invio tramite posta elettronica;
avvalendosi di tale prerogativa l'allora Ministro, con D.M. del 13.01.2021, ha previsto che il deposito dell'<<istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale... avviene esclusivamente mediante deposito telematico>>;
con provvedimento del 24.02.2021, il DSGIA ha disciplinato le modalità di deposito tramite portale, anche dell' "istanza di opposizione", disponendo che si tratti di un atto nativo digitale, sottoscritto con firma anch'essa digitale.
Sembrerebbe dunque una disciplina, tutto sommato di facile lettura, per quanto stratificata (qui tutti gli approfondimenti pubblicati su questo blog).
Sennonché la legge di conversione del d.l. 137/2020 (l. 176/2020) ha introdotto degli ulteriori commi all'art. 24, disciplinando in particolare il deposito a mezzo pec dell'impugnazione e dei suoi allegati nonché dei motivi aggiunti e delle memorie del giudizio di impugnazione.
Orbene, il comma VI quinquies del novello articolo 24 prevede che le disposizioni dettate per l'impugnazione si applichino in quanto COMPATIBILI anche alll'opposizione alla richiesta di archiviazione.
Tuttavia non è agevole cogliere quale sia l'area di compatibilità tra le due discipline.
Infatti dovrebbe ritenersi che la modalità di deposito prevista in via esclusiva, ex combinato disposto del comma secondo del medesimo articolo 24 con l'art. 1 del D.M. 13.01.2021, non lasci residuare in tema di deposito alcuna area di compatibilità.
Forse si potrebbe orientare la ricerca verso le cause di inammissibilità dell'impugnazione telematica. Tuttavia a ciò osta il mancato richiamo ad opera del comma VI quinquies dell'art. 24, al comma VI sexies.
E' possibile che uno spazio di compatibilità residui in ordine alla necessità di sottoscrivere digitalmente gli allegati per conformità all'originale, per come previsto, dall'art. 24 comma VI bis, per le impugnazioni. Invero, tale lettura parrebbe conforme al provvedimento del DGSIA del 24.02.2021 a mente del quale gli allegati agli atti che sono soggetti al deposito esclusivo tramite portale sono sottoscritti con firma digitale nei casi previsti dalla legge (cfr. art. 5 comma II lett. b). Tuttavia giova rimarcarsi sembrerebbe una previsione priva di sanzione.
All'esito di tale breve excursus pare agevole affermare che nel difficilissimo contesto che stiamo attraversando la formulazione delle norme deve essere davvero la più chiara e precisa possibile.