25 marzo 2021

Male captum, bene retentum: prove atipiche e procedimento disciplinare


Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare (fonte CNF newsletter).

Qui la sentenza

Ultima pubblicazione

❌❌ Le novità sui depositi al portale: di Mattia Serpotta ❌❌

  . Il nuovo regime di deposito telematico degli atti penali dopo il D.M. n. 206 del 2025 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2025 , e...

I più letti di sempre