Con l'ordinanza (link) che si annota, il Tribunale di Ravenna rafforza l'orientamento del Tribunale di Perugia (link), di cui abbiamo già dato conto in questo blog, a mente del quale il mancato deposito, in sede di avviso art. 415 bis c.p.p., di atti di indagine comporta la nullità (a regime intermedio) dell' azione penale.
All'uopo il Giudice circondariale di Ravenna si è posto in consapevole antitesi con il tralaticio insegnamento di legittimità, secondo cui il mancato deposito di atti è sanzionato con l'inutilizzabilità degli stessi.
Al riguardo si è rilevato che l'inutilizzabilità mal si presta a censurare situazioni che << incidono in modo sostanziale sulla stessa possibilità per gli imputati di organizzare la strategia difensiva, se del caso anche tramite la scelta di riti alternativi, sicuramente influenzata ... anche dalla tipologia e qualità degli atti di indagine compiuti dal P.M.>> e peraltro la censura de qua sul piano pratico ha effetti paradossali, giacchè rischia di sottrarre definitivamente alla cognizione della difesa e del Giudice elementi di rilievo.
Piuttosto, versandosi in ipotesi di lesione dei diritti difensivi il vizio processuale che si attaglia al caso di specie è quello della nullità dell'azione penale.