28 marzo 2021

La Riforma del Processo penale - 5.3. la riforma dell'appello - Le risposte dell'Avvocato, Andrea Lazzoni (*)


Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", ora nella partizione "Il processo che verrà" del nostro blogospitiamo l'intervento sul progetto di riforma dell'appello penale con 3 domande all'Avvocato Andrea Lazzoni
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Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.


1- La previsione dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di condanna, rischia di diventare un inutile orpello deflattivo che limiterà il diritto di difesa degli imputati assistiti d’ufficio e/o irreperibili di fatto?

La domanda è posta in termini suggestivi ma il punto è proprio quello: per risolvere il vero o presunto problema degli appelli “defatigatori” proposti dai difensori di soggetti irreperibili di fatto, si incide pesantemente su un istituto di garanzia quale l'autonoma facoltà d'impugnazione del difensore. Il quale, invece, merita di essere salvaguardato per una serie di buone ragioni che partono dall'impossibilità di calibrare l'ampiezza del diritto di difesa in base alla meritevolezza processuale dell'imputato, passano per la necessità di garantire comunque una decisione “giusta” e pervengono alla considerazione, solo apparentemente ovvia, che la facoltà d'impugnazione deve comunque essere garantita anche al difensore dell'imputato latitante.


2- La previsione del giudice monocratico di appello per i casi di citazione diretta a giudizio riduce la collegialità. Consideri quest’ultima un valore? e la previsione avrà autentica efficacia sui tempi di celebrazione del processo, considerato che in primo grado, da quando la riforma “monocratica” è in vigore non si sono avute ricadute sui tempi di celebrazione del processo?

La collegialità è certamente un valore che merita di essere salvaguardato proprio nei casi in cui la decisione di primo grado provenga da un giudice monocratico. Che, poi, la realtà quotidiana ci consegni una collegialità più di forma che di sostanza non è valida ragione per rassegnarci ad una qualità inferiore del processo decisionale. Oltretutto, la storia e l'esperienza insegnano che la disponibilità di qualche magistrato in più raramente ha inciso sui tempi dei processi che sono condizionati da numerosi altri fattori, in primo luogo di natura logistica.


3- Le riforme progettate mirano, da un lato, a rendere più razionale l’invio telematico degli atti di impugnazione e recano in corollario l’eliminazione della regola del deposito fuori sede, dall'altro, mirano a razionalizzare le modalità di celebrazione del giudizio di appello c.d. cartolare pandemico, in quest'ultimo caso rimettendo la scelta opzionale alla espressa richiesta dell’imputato e del suo difensore. Qual è il tuo parere?

I nuovi mezzi tecnologici dovrebbero rappresentare un ausilio e non il pretesto per perseguire scopi deflattivi mediante l'introduzione di vere e proprie “trappole telematiche”, come è invece accaduto con le recenti normative “pandemiche”. Se il sistema fosse snello ed efficiente, ad esempio prevedendo la semplice regola che l'invio a mezzo pec di un atto d'impugnazione equivale all'invio a mezzo raccomandata di quel medesimo atto, il suo effettivo utilizzo aumenterebbe esponenzialmente e parimenti diminuirebbe il ricorso al deposito fuori sede da parte dei difensori. Ad oggi l'abrogazione degli articoli 582 comma 2 e 583 c.p.p. È assolutamente inaccettabile, anche perché esiste e deve essere salvaguardato l'autonomo diritto d'impugnazione delle parti private (che tra l'altro potrebbero non disporre di una casella pec). 
Non sono, invece, sfavorevole alla possibilità del rito camerale non partecipato su richiesta dell'imputato o del suo difensore, in specie nei casi indicati nelle linee di riforma (e con esclusione, per quanto detto sopra, dell'appello monocratico). Alla fine, sarebbe assai più seria questa scelta che non partecipare ad un'udienza per “riportarsi” ai motivi di appello come sempre più accade.



(*) Andrea Lazzoni:
 Avvocato, è Presidente della Camera Penale della Spezia. Già responsabile dell'Osservatorio Indagini Difensive e componente dell'Osservatorio Deontologia e qualità del difensore dell'Unione delle Camere, è autore di numerose pubblicazioni edite per la collana Officina del Diritto dalla Giuffrè-Lefebvre (Le Trappole dell'appello penale, Le nuove trappole nell'appello penale, La Bancarotta, Guida in stato di alterazione, Notifiche: difendersi con le eccezioni). È responsabile della redazione scientifica della Spezia della Rivista online Il Penalista per la quale ha pubblicato numerosi articoli. Buon ultimo, è un vero amico. 








Il testo della legge delega sull'appello:
Art. 7.
(Appello)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza medesima;
   b) modificare le modalità di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione, con l'abrogazione dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale e la previsione della possibilità di deposito dell'atto di impugnazione con modalità telematiche;
   c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, secondo e terzo comma, 590-sexies e 604-bis, primo comma, del codice penale;
   d) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;
   e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c);
   f) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale;
   g) prevedere la forma del rito camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore e non vi sia la necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
   h) prevedere la forma del rito camerale non partecipato, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore e sempre che non sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi in cui si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 599 del codice di procedura penale

Art. 15.
(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le corti d'appello)
1. Al   decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, della legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «definizione dei procedimenti» sono inserite le seguenti: «penali e» e dopo le parole: «Corti di appello» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ovvero»;
   b) all'articolo 63, comma 1, la parola: «trecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «ottocentocinquanta».

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