Dopo il post di ieri, con i più letti del mese di dicembre, riprendiamo le pubblicazioni del nostro blog con il "regalo di Natale" del Parlamento: la conversione in legge (L. 176/2020) dei decreti legge Ristori, e Ristori bis.
Molte le novità introdotte dalla legge. Esse riguardano: il giudizio di appello, le impugnazioni e le modalità di invio a mezzo pec delle impugnazioni. Ce ne occuperemo con varie pubblicazioni a partire da quella che segue.
Il giorno di Natale 2020 è entrata in vigore la L. 176/2020 con la quale il Parlamento, con voto di fiducia, ha convertito in legge i decreti legge Ristori (il n. 137/2020, il n. 149/2020 e il 157/2020).
La tecnica legislativa, esplicitata all’articolo 1 della legge, ha previsto la conversione del decreto legge n. 137/2020 e l’abrogazione degli altri due, il n. 149/2020 e il n. 157/2020.
Tuttavia, le norme in materia di giustizia introdotte da quest’ultimi decreti sono state recepite nella legge di conversione con modifiche e alcune, importanti, novità.
La legge è una sorta di normativa pandemica omnibus.
Alle norme in materia di giustizia sono dedicati gli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies e 24, che troverete al 👉link.
Avevamo già segnalato le numerose aporie della decretazione d’urgenza (Il nuovo statuto dell'appello penale).
Qui preme evidenziare come la legge di conversione abbia perso l’occasione di porre rimedio alla frettolosità del legislatore dell’esecutivo.
Occorre denunciare il pressappochismo legislativo, certamente covato da ideologici che non hanno mai frequentato le aule di giustizia.
Ancora una volta siamo in presenza di un’occasione mancata e di una tecnica normativa inosservante i fondamentali del diritto processuale penale.
Il principio del favor impugnationis è stato sacrificato sull’altare di un burocratico sistema delle impugnazioni a mezzo pec.
Il sistema delle impugnazioni è stato a sua volta “appesantito” da un sistema sanzionatorio processuale, quello sulle nuove inammissibilità, la cui ingravescenza rischia di precludere surrettiziamente il diritto di accesso all'Autorità giudiziaria e quindi di vulnerare un aspetto fondante della democrazia.
Se l’intenzione fosse stata quella di semplificare per le ragioni di emergenza sanitaria (come recita la rubrica dell’art. 24 L. 176/2020) sarebbe stato sufficiente recepire l’emendamento all’art. 24 del decreto legge Ristori bis proposto dalla Camera Penale di Trapani e fatto proprio dai Senatori Balboni, Calandrini, De Carlo e de Bertoldi. Quell’emendamento, senza inutili sanzioni processuali, equiparava al deposito degli atti penali in cancelleria l’invio (del documento informatico, firmato digitalmente) mediante PEC verso l’indirizzo dedicato dell’autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea (l’emendamento al link).
Sono noti gli ispiratori di queste riforme, come ne sono note le ideologie e gli obiettivi. E non è un caso che il bersaglio contro il quale è stata rivolta l’azione restauratrice sia il sistema delle impugnazioni e, in particolare, l’appello penale, cioè l’ultimo istituto, in un sistema non più (e forse mai) accusatorio, destinato a contenere il rischio dell’errore giudiziario.
In conclusione, queste riforme allontanano l’idea di un processo liberale e garantista, e introducono la burocrazia processuale.
Siamo ormai avviati verso un sistema nel quale prevalgono inutili forme e balzelli, impicci e trappole, con il compito di far prevalere la deflazione della forma sulla garanzia della sostanza.