Calcisticamente rivali e con l'aggiunta che la straordinaria avventura della squadra de La Spezia in serie A è anche merito di un allenatore e di alcuni giocatori del (fu) Trapani calcio, i colleghi della Camera Penale de La Spezia, e il suo Presidente Andrea Lazzoni, sono cari amici della nostra Camera Penale e punto di riferimento e di confronto nel dibattito sui temi della giustizia.
Era dunque naturale che, sia pure a distanza, ci confrontassimo con loro sulle novità legislative del Natale 2020, con particolare riferimento a quelle che destano maggiori dubbi per quanto approssimata è la tecnica legislativa.
Abbiamo dato conto del nostro punto di vista nelle pubblicazioni che trovate ai link Cambia ancora il nuovo appello pandemico: le modifiche introdotte dalla legge 176/2020 e qui 👉Come e cosa si deposita a mezzo pec o sul portale. Le nuove forme di presentazione dell’impugnazione a mezzo pec e le nuove inammissibilità.
Pubblichiamo ora le recenti linee guida de La Spezia, sottoscritte qualche giorno tra la Camera Penale, il COA e il Tribunale (domani pubblicheremo i recenti lavori dell'Osservatorio del distretto della Corte d'appello di Palermo).
Come scrive il Presidente della Camera penale spezzina, Andrea Lazzoni, il documento <<è frutto delle riflessioni di un gruppo di lavoro ristretto che non si è limitato alla semplice elaborazione delle istruzioni operative, ma ha preso in considerazione alcuni profili critici della disciplina introdotta dalla L. 176/20 in vigore dal 25/12/2020.
Segnatamente, i nodi critici riguardano:
1) il deposito di appelli o riesami in materia cautelare reale per i quali la legge prevede, a pena di inammissibilità, il deposito telematico non già presso il Tribunale competente a decidere bensì presso il Tribunale del luogo dove ha sede la Corte d'Appello del distretto,
2) le nuove ipotesi di inammissibilità, che può essere direttamente dichiarata dal giudice a quo (art. 24 co. 6 sexies e septies).
Mi limito a sottolineare che il richiamo integrale all'art. 591 cpp contenuto nelle linee guida (e, quindi, in particolare al comma terzo e alla previsione della necessaria notifica dell'ordinanza anche al fine dell'eventuale ricorso per Cassazione) è una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata che, ad oggi, non è stata ancora verificata sul campo e tanto meno avallata da pronunce giurisprudenziali>>.
La raccomandazione spezzina è, quindi, quella di limitare allo strettamente necessario le modalità di deposito telematico di qualunque atto d'impugnazione preferendo le modalità di deposito cartaceo che restano comunque in vigore.