(il carcere Pagliarelli di Palermo)
L'emergenza Covid impone di fare i conti con provvedimenti amministrativi in forza dei quali, in alcune realtà detentive, i colloqui dei legali con i detenuti sono differiti sine die, potendo però ricorrersi a colloqui telefonici. Si tratta di una situazione fin qui ignota e, salvo nostre sviste, non oggetto di apposita disciplina emergenziale, che invece ha riguardato il differimento dei colloqui dei detenuti con i familiari. Nè, nel caso di specie, si può ricorrere alla deroghe, ex art. 104 c.p.p., al diritto di interlocuzione col difensore.
Il principale tema di interesse inerisce il caso in cui i colloqui siano posposti, lì dove siano in corso dei termini a difesa o comunque per compiere delle scelte processuali.
Può al riguardo ritenersi sufficiente il ricorso a colloqui telefonici? Francamente se ne dubita, se non altro perché sarebbe impossibile condurre il colloquio mostrando all'assistito dei documenti sulla cui scorta determinarsi.
Ciò posto, ove il termine previsto a pena di decadenza sia interamente spirato prima che sia concesso il colloquio con il detenuto si ritiene senz'altro esperibile il rimedio della restituzione nel termine.
Più problematico è il caso in cui invece il termine sia stato "soltanto" compresso: così ad esempio ove il colloquio sia stato concesso a ridosso della scadenza del termine, la parte interessata potrà fruire della restitutio? E' una soluzione ipotizzabile, ma probabilmente la parte potrà ottenere la restituzione soltanto adempiendo puntuali oneri dimostrativi in ordine alle ragioni per le quali la parziale compressione del termine abbia impedito di esercitare in tempo utile la facoltà di legge.
Si segnala peraltro l'interessante contromisura adottata già da qualche collega che ha chiesto al Giudice una "sospensione" del termine in corso. E' ignota, allo stato, la risposta dell'adita Autorità giudiziaria.
Sul tema merita poi considerarsi come sarebbe assai più problematica una restituzione di termini ante iudicium, giacché versandosi in tema di termini processuali, questi sono stabiliti a favore delle parti del processo e non possono riguardare chi nel processo non è ancora entrato, tanto che la persona offesa non può invocare una restituzione per costituirsi parte civile (Cass., Sez. V, 25/11/2014 - dep. 10/03/2015, n. 10111 , Cons. Rel. Dott. A. Settembre).
E' evidente che l'emergenza Covid impone ai pratici del diritto continue aree da esplorare, quasi senza bussola.