Quando ci eravamo occupati del tema della rinnovazione dell'istruttoria in appello (link), avevamo anticipato la pendenza di una questione controversa innanzi le Sezioni Unite.
Il tema controverso era: se, in caso di annullamento ai soli effetti civili della sentenza di condanna, pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio debba essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello o a quello penale.
All'udienza del 28 gennaio 2021, le Sezioni Unite hanno dato al quesito la seguente soluzione (informazione provvisoria): il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che così dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili. Riferimenti Normativi: cod. proc. pen. artt. 576, 578, 622, 623. Relatore: P. PICCIALLI