30 gennaio 2021

Novità dalle Sezioni Unite - La deflazione e la fuga dal processo penale: le Sezioni unite scartano al civile il giudizio di rinvio a seguito di impugnazione della parte civile


Quando ci eravamo occupati del tema della rinnovazione dell'istruttoria in appello (link), avevamo anticipato la pendenza di una questione controversa innanzi le Sezioni Unite.

Il tema controverso era: se, in caso di annullamento ai soli effetti civili della sentenza di condanna, pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio debba essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello o a quello penale.

All'udienza del 28 gennaio 2021, le Sezioni Unite hanno dato al quesito la seguente soluzione (informazione provvisoria):  il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che così dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili. Riferimenti Normativi: cod. proc. pen. artt. 576, 578, 622, 623. Relatore: P. PICCIALLI

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