16 gennaio 2021

Quale rimedio alla declaratoria di inammissibilità del giudice a quo? Riflessioni a margine della riforma di Natale - di Daniele Livreri




Un tema ormai costante di questo blog è quello dell’appello pandemico, secondo la fortunata espressione dell’avvocato Marco Siragusa. Abbiamo già illustrato lo scarso ordito delle continue novelle e non è il caso di tornare sull’argomento. Piuttosto merita evidenziarsi che dietro le disposizioni di scarsa fattura operi comunque una linea rossa che serpeggia nella cultura giuridica da alcuni decenni: deflazionare precludendo l’accesso alle impugnazioni.

La riforma del 24 dicembre ha introdotto assai formali requisiti di ammissibilità dell’appello trasmesso a mezzo pec, che finiranno per indurre al vecchio deposito cartaceo. Ma soprattutto non pare che a fronte della declaratoria di inammissibilità sia ammessa impugnazione. Speriamo di sbagliarci: ma la differenza tra il comma 6 septies dell’art. 24 della novella l’art. 591 c.p.p., pare palese.

Questa filosofia ormai ispira da decenni la giurisprudenza di legittimità e ormai anche il legislatore (si pensi al riguardo alla recente riforma Orlando): limitare il diritto di accesso alle impugnazioni ci salverà.    

Del resto nel 2015 in sede di assemblea generale della Suprema Corte di Cassazione si additò il male dell’accesso indiscriminato alle giurisdizioni superiori, proponendo riforme dell’art. 111 Cost., onde perimetrare la ricorribilità in Cassazione.

Sarà offuscata la nostra vista, ma a fronte di un numero di processi pendenti in primo grado ben superiore al milione, a fronte di una giurisprudenza che generosamente consente di formulare i capi di imputazione quali passpartout in cui tutto sta nell’agone del dibattimento, a fronte di una sostanziale abrogazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, davanti ad una legislazione inestricabile e di una giurisprudenza contraddittoria, addurre a male della giustizia che taluno richieda un giudizio di seconda istanza e alcune decine di migliaia di parti ricorrano in cassazione, restringere gli spazi di accesso alla giustizia è un male da scongiurare.    

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