21 gennaio 2021

I dubbi e le perplessità che l'Osservatorio sulla giustizia penale del distretto di Palermo offre al dibattito




Da circa un anno, opera nel Distretto di Corte d'Appello di Palermo un Osservatorio sulla giustizia composto da Giudici, Pubblici Ministeri, Avvocati delle Camere Penali e dei COA, Personale amministrativo. 
I lavori dell'Osservatorio sono andati avanti per un anno nonostante le difficoltà del nostro tempo presente e, nella recente riunione dell'8 gennaio scorso, si sono concentrati sulle novità legislative pandemiche in tema di appello.
Le sottoponiamo all'attenzione dei lettori nella speranza che si apra un dibattito pubblico sui temi segnalati.
Buona lettura 

                                              

1) LA NOVELLA SI APPLICA ANCHE AGLI APPELLI CALENDATI PER UNA DATA ANTERIORE AL 09.11.2020 E POI DIFFERITI A DATA SUCCESSIVA?  

L’articolo 23 del d.l. prevede che, dalla data di entrata in vigore della novella, gli appelli avverso le sentenze di primo grado possano essere decisi con il rito cartolare, salvo i casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, istanza di trattazione orale di una parte processuale, o richiesta dell’imputato di partecipare al processo. Dalla littera legis non è dato comprendere se nel focus della novella ricadano anche gli appelli calendati ante legislazione emergenziale e poi differiti prima della decisione. 

Se infatti pare pacifica l’esclusione dei gravami la cui discussione sia già incominciata, non altrettanto può dirsi nelle altre ipotesi di differimento dell’udienza.    

In alcuni commenti si è suggerito di adottare quale discrimen l’intervenuta relazione introduttiva o la accertata assenza di relazione scritta da parte del procuratore generale: da quel momento dovrebbe ritenersi avviata la trattazione orale e non si potrebbe mutare rito. Nessuna concreta lesione del diritto di difesa potrebbe individuarsi. A conferma di ciò si è invocata la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove non si sia svolta la relazione, la nuova udienza può essere trattata in composizione collegiale differente (Cass. Sez.3, sent. 47471/2013; Sez.4, sent. 4460/2006).  

Si può però rilevare che anche l’accertamento della regolare costituzione delle parti presuppone un rito orale e che, pertanto, ove tale incombente sia stato compiuto, non si possa più procedere con il rito cartolare (electa una via non datur recursus ad alteram). Peraltro sul tema potrebbe essere utile approfondire la giurisprudenza già sviluppata in tema di contumacia, secondo cui, accertata la regolare costituzione delle parti, il differimento di udienza si pone quale rinvio in prosecuzione e non a nuovo ruolo. 

    

 2) RIMODULAZIONE DEGLI AVVISI CONTENUTI NEL DECRETO DI CITAZIONE IN APPELLO?  

E’ evidente che gli avvisi contenuti nei decreti di citazione in ordine alla mancata comparizione in giudizio, resi ante legislazione emergenziale, risultino inappropriati rispetto alla novella, la quale è silente sul punto. Tuttavia lo stato della giurisprudenza di legittimità sulla omessa indicazione delle conseguenze per la mancata comparizione potrebbero rendere il problema di scarsa rilevanza.  Si potrebbe comunque ritenere l’attualità dei predetti avvisi, ove l’imputato chieda di partecipare in udienza. 

Nondimeno v’è da chiedersi, con riguardo al caso di trattazione orale dell’udienza, se il regime dell’assenza si applichi comunque, anche lì dove l’imputato non abbia chiesto personalmente di partecipare.    

 

3) “PUBBLICITA’ DELLA RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE” 

Chi è onerato, ed eventualmente con quali mezzi, di portare a conoscenza la parte non istante di una richiesta di trattazione orale?  Anche sul punto non si riscontra alcuna indicazione legislativa.  

Non pare ipotizzabile, al di là del galateo processuale, che un tale onere possa gravare sulle parti. Nondimeno, per non aggravare ulteriormente le cancellerie, si potrebbe pensare ad una qualche comunicazione dell’istanza mediante caricamento dell’istanza di trattazione orale al TIAP, se possibile, o di comunicazione ai COA, rendendone possibile l’accesso a tutti gli interessati. Ovvero le cancellerie dovrebbero comunicare agli altri le istanze pervenute. In ogni caso, attesa la tempistica delineata dal legislatore per proporre le conclusioni scritte, è opportuno che la parte non istante abbia conoscenza dell’intervenuta richiesta di trattazione orale con la massima speditezza, sì da potere confidare sulla celebrazione del processo in una forma piuttosto che in un’altra.    

 

4) CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nel rito cartolare il PM formula le sue conclusioni per iscritto entro il decimo giorno precedente l’udienza e la cancelleria è onerata di trasmettere immediatamente l’atto ai difensori delle altri parti. Anche in tal caso, attesi i brevi termini concessi alle parti private per formulare le conclusioni, è necessario che la cancelleria provveda all’inoltro con la massima speditezza, per come reso palese dall’avverbio immediatamente.  

La disposizione sulle conclusioni suscita, comunque, talune perplessità.  

Vi è invero che la parte pubblica pare l’unica ad essere obbligata a presentare le sue conclusioni per iscritto (“formula”), mentre le altre parti “possono presentare le conclusioni”. Ma resta problematico cogliere quali siano le conseguenze del silenzio della parte pubblica o della violazione del termine assegnatole per rimettere le sue conclusioni.  

Per il caso di mancata proposizione delle conclusioni si potrebbe ipotizzare un sollecito della Corte, con differimento dell’udienza. Per ciò che riguarda la violazione del termine di 10 giorni, è opportuno anzitutto considerare che il termine è ordinatorio e non perentorio. A ciò depone chiaramente il confronto con quanto previsto riguardo al termine per formulare istanza di trattazione orale.   

Di talché non si ravvede ex se alcuna conseguenza in caso di violazione del termine per concludere ,e tuttavia, è possibile che a seguito del ritardo del requirente nel trasmettere le sue conclusioni alla cancelleria o di quello degli uffici nel rimetterle alle parti private, alcuni attori processuali assistano alla compressione dei loro diritti di difesa. A fronte di ciò, il rimedio potrebbe consistere in un differimento di udienza. Resta però problematico se ciò debba intervenire ex officio oppure esclusivamente su istanza della parte che ritenga lesi i suoi diritti difensivi.    

Altri problemi suscita la mancata previsione di un ordine delle conclusioni delle parti private. Infatti, il legislatore non ha introdotto un termine differenziato per le conclusioni scritte delle parti private, sicché nel modello cartolare la parte civile potrebbe concludere, con comparsa motivata, successivamente all’imputato. Ora non si coglie se ci si deve limitare a ritenere che nel disegno legislativo l’ordine di conclusione delle parti sia assolutamente irrilevante, tanto da non avere previsto alcuna comunicazione ad opera della cancelleria delle conclusioni trasmesse dalle parti private e alcun termine per memorie di replica, oppure si deve rimarcare che l’intervento finale del prevenuto resti un’imprescindibile guarentigia da salvaguardare. Ove dovesse concludersi in tal senso non resterebbe che rimediare alla fattispecie prima descritta attraverso la concessione di un termine alla difesa dell’imputato per formulare memorie di replica.  

 

  

5) COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO E DECORSO DEI TERMINI 

La legge laconicamente prevede che, in caso di trattazione scritta, il dispositivo sia comunicato alle parti, senza neppure ricorrere ad avverbi di tempo riguardo la tempistica di tale incombente.  

Il punctum dolens inerisce i casi di motivazione contestuale della sentenza o di deposito della motivazione entro termini brevi: infatti in tali evenienze o la comunicazione del deposito interviene immediatamente, sì garantendo la stessa disciplina codicistica delle impugnazioni, oppure si rischia che il deposito della motivazione avvenga prima ancora della comunicazione prevista dalla legge, incidendo sui termini di gravame. All’uopo si dovrebbe ipotizzare che lì dove la motivazione sia stata depositata entro il termine che il giudice si è assegnato in dispositivo, ma anteriormente alla comunicazione del medesimo alle parti, la comunicazione abbia non soltanto un mero valore informativo in ordine all’esito del processo, ma di restitutio in integrum  del termine per impugnare.   

           

6) RIMODULAZIONE DELLE NULLITA’

Altra questione che si è posta inerisce l’intersezione tra il rito cartolare e le nullità pensate per il rito orale. Al riguardo merita anzitutto chiedersi se la mancata richiesta dell’imputato di comparire possa interpretarsi come “rinuncia a comparire”, sì da integrare la speciale sanatoria di avvisi e citazioni, ex art. 184 c.p.p.. Una sì radicale scelta comporta però un’attenta valutazione del mancato rispetto dei termini per la citazione a giudizio. Se infatti è violato il termine di venti giorni a comparire, può davvero ritenersi che l’imputato abbia avuto lo spatium deliberandi necessario per chiedere entro 15 giorni liberi prima dall’udienza, di partecipare alla stessa? 

Più in generale, v’è da chiedersi se rispetto alle nullità relative, per loro natura sanabili, il vizio processuale debba essere eccepito prim’ancora che il requirente rimetta le sue conclusioni, oppure con le conclusioni delle parti interessate o ancora sino a prima dell’udienza camerale. Invero, non sembra possa darsi una risposta unitaria, posto che, per fare l’esempio del mancato rispetto dei termini a comparire (2), il vizio di intempestiva citazione a giudizio potrebbe intercorrere in diversi momenti. Peraltro, dovendo la questione porsi fuori udienza e non essendo prevista la comunicazione delle conclusioni scritte delle parti private al Procuratore generale, potrebbe porsi anche un problema di contraddittorio sulle eccezioni di nullità. 

 

7) UNA PARTE PUO’ IMPORRE LA SCELTA DEL RITO ORALE ALLE ALTRE? 

Nel corso delle interlocuzioni ci si è interrogati sulla prassi, fin qui seguita dalle Corti, per la quale la scelta di celebrazione orale di un singolo prevenuto determina un simultaneus processus in forma orale per tutti gli imputati. La questione è certamente di rilievo, soprattutto nei processi con più imputati, nondimeno non sfugga che l’imputato può “patire” anche la scelta di altra parte processuale, sì che deve ritenersi che il legislatore abbia in qualche modo considerato che il modello più garantito dell’appello sia quello codicistico, a fronte del quale l’opzione di taluni per un rito cartolare deve ritenersi recessiva.  Potrebbe contemplarsi una trattazione separata per ciascun imputato?      

     

8) LA SPECIALE CAUSA DI INAMMISSIBILITA’ EX ART. 24 COMMA VI SEXIES LETT. B) L. 176 . 

In sede di conversione del d.l. 149/2020, è stata introdotta la possibilità di proporre le impugnazioni da remoto.  

Tra le speciali cause di inammissibilità si è individuata la mancata sottoscrizione digitale “per conformità all’originale” dei documenti allegati all’atto di impugnazione.  

Orbene, non si coglie compiutamente se la locuzione “per conformità all’originale” consista semplicemente in un’espressione sovrascritta dall’interessato sull’allegato o se i conditores pretendano altro al fine di non incorrere nel grave vizio processuale. In ogni caso pare che l’impugnante non possa che limitarsi ad attestare la conformità dell’atto scannerizzato a quello in suo possesso, tenuto anche conto del regime già previsto per il processo civile, cui sembra ispirata la odierna novella.  

 

9) QUALI TERMINI PER IL CONCORDATO IN APPELLO?  

La legislazione emergenziale nulla dispone in tema di concordato in appello, che, nel rito codicistico, può intervenire sino a prima dell’inizio della discussione. Si potrebbe ipotizzare che in caso di rito cartolare le parti possano manifestare il loro accordo per l’accoglimento di uno o più motivi sino a prima della proposizione delle conclusioni del requirente. Nondimeno potrebbe ipotizzarsi, anche per ragioni di economia processuale, che nello speciale rito emergenziale, il concordato possa intervenire sino a prima della celebrazione dell’udienza.  

 

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