12 novembre 2020

Il nuovo statuto dell'appello penale: prime istruzioni pratiche tra confusione normativa e inefficienze organizzative. Il gioco dell'oca

Con questo contributo intendiamo fornire alcune prime istruzioni pratiche ai "naviganti".

Ecco, per punti, gli scenari alternativi secondo i quali si celebrerà il giudizio di appello dal 25 novembre  2020 e sino al 31 gennaio 2021 (?)

1) Prima ipotesi di giudizio di appello (tutto come prima): ad appellare è stato il PM e/o la parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova. In questo caso, l'udienza è quella tradizionale che fino ad oggi è disciplinata dal codice di rito: orale e pubblica (salva la celebrazione senza il popolo sovrano a causa delle restrizioni pandemiche).  

Si applicano le regole del codice di procedura penale (art. 23 comma 1 del D.L. 149/20) e la Corte deve (!) rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis c.p.p.. Infatti, se l'atto di appello non contiene la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, la Corte deve (!), in via preliminare, dichiararlo inammissibile (articoli 581 comma 1 lett. c) art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.).  

Postilla: la "regola" suggerita potrebbe subire eccezioni nel caso in cui il PM appelli, ad esempio, lamentando la illegalità della pena ovvero la parte civile appelli sul quantum risarcitorio oppure per ottenere una diversa formula, che non pregiudichi la lite minore. In casi simili, la Corte d'appello potrebbe procedere nelle forme cartolari meglio indicate al punto 2).

2) Seconda ipotesi (il nuovo appello emergenziale): in tutti gli altri casi di appello (diversi dalle impugnazioni del PM e/o della parte civile), la Corte procede con la "trattazione scritta" (art. 23 comma 1 D.L. 149/20), che è il nuovo, ordinario, statuto dell'appello penale 

Ma come "funziona" la trattazione scritta?  

Ai sensi dell'art. 601 comma 5 c.p.p. il presidente della Corte fa notificare alle parti l'avviso dell'udienza (salva l'eccezione che vedremo al punto 3) e: 

2.a) il pubblico ministero (recte il procuratore generale) formula le conclusioni con atto scritto trasmesso alla cancelleria della Corte entro il decimo giorno precedente l'udienza; 

2.b) la cancelleria trasmette le conclusioni immediatamente (id est: subito) ai difensori delle altre parti; 

2.c) i difensori delle parti entro il quinto giorno precedente l'udienza possono presentare le conclusioni con atto scritto trasmesso secondo le (obbligatorie) modalità introdotte dall'art. 24 del D.L. 137/2020, vedi 👉link.

Nel silenzio della norma non è dato sapere cosa ne sia dell'ordine (art. 523 c.p.p.) della "discussione scritta", atteso che, a rigore, quella della difesa dell'imputato deve seguire, per ultima, quella delle parti eventuali ... 
Ma tant'è! Saranno dimenticanze notturne dell'ansioso legislatore emergenziale ...

Con questa "forma" di pseudo contraddittorio scritto, la Corte di appello procede in camera di consiglio, anche telematica, e fa comunicare il provvedimento reso alle parti.

3) Terza ipotesi (la rivoluzione copernicana: devi chiedere l'applicazione del codice di procedura penale): le parti chiedono la discussione orale, cioè quella ancòra oggi regolata dal codice di procedura penale. Devono però fare istanza di discussione orale entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza (cioè sedici giorni prima). Qui un modello di istanza 👉 link.

3.a) Attenzione alle scadenze.

La disciplina "emergenzia-le" introdotta dal decreto legge è già in vigore ma entrerà a regime dal 25 novembre 2020 (ex art. 23 comma 5 D.L. 149/2020) e sarà "valida" fino al 31 gennaio 2021 (art. 23 comma 1 D.L. 149/2020). 
Premesso che ci vuol poco a prevedere che, dall'1 febbraio 2021 e oltre, questo sarà il regime ordinario di trattazione dei processi di appello, vediamo cosa accade a coloro che abbiano appelli fissati nei giorni successivi al 24 novembre 2020:

3.a.1) L'appello è fissato nel periodo compreso tra il 25 novembre 2020 e il 9 dicembre 2020: la parte che voglia fare richiesta di discussione orale, deve presentare l'istanza entro cinque giorni (qui non più liberi) secondo le modalità di cui al 👉link
 
3.a.2) L'appello è fissato nel periodo compreso dal 10 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021: la parte che voglia fare richiesta di discussione orale, deve presentare l'istanza entro quindici giorni liberi (cioè sedici giorni prima) dell'udienza secondo le modalità di cui al 👉link.
È rimesso alle buone prassi e alla correttezza delle parti la cortesia di inviare la pec agli "avversari" processuali. Il Legislatore se n'è dimenticato.
 
4) Come depositare l'istanza di discussione orale e le conclusioni scritte. 
È una novità positiva, ma migliorabile, introdotta dal D.L. 137/2020 c.d. D.L. primo Ristori. 
Gli atti (tutti gli atti con l'esclusione, per prudenza, delle impugnazioni e dei motivi nuovi, cfr. Cass. pen. Sez. I, n. 2840 del 3.11.2020devono essere depositati obbligatoriamente secondo le modalità di cui al 👉link. 
Sono ormai operative le modalità previste dall'art. 24 del D.L. 137/2020 (il primo D.L. Ristori) giusta l'adozione del provvedimento del Direttore del DGSIA (al 👉link gli indirizzi pec).
Tuttavia, tali modalità pare siano sconosciute alle cancellerie penali che spesso non hanno neppure le credenziali di accesso agli account creati ad hoc dal DGSIA. 
In attesa che il (grave) problema organizzativo si risolva, consigliamo di inoltrare in copia (cc) la pec anche agli indirizzi tradizionali di ciascuna cancelleria (pec reperibili sul sito del Ministero della Giustizia) e di allegare l'istanza oltre che secondo le specifiche di cui alla nota del Direttore del DGSIA (cioè in formato pdf.p7m firmato digitalmente, vedi al 👉link per le modalità operative) anche in copia di cortesia nel formato pdf semplice.

Note conclusive:
Nottetempo gli alacri funzionari del Ministero di Via Arenula hanno dato alle "stampe" due articoli (il 23 e il 24) covati in gran segreto da tempo che, inseriti nel D.L. 149/2020 (c.d. D.L. Ristori bis), hanno rivoluzionato lo statuto del processo penale di appello.

Avremo modo e tempo di approfondire le novità. 
Qui ci limitiamo ad osservare alcune aporie: 
A) come si fa a sapere prima dell'udienza se la Corte d'appello rinnoverà l'istruttoria (art. 24 comma 1)? 
B) le cancellerie saranno in grado di inviare subito (la norma dice "immediatamente") le conclusioni scritte? 
C) l'accusa, in appello, è rappresentata dalla Procura Generale e non dal pubblico ministero, come recita la norma; 
D) che ne è delle conclusioni delle parti eventuali (parte civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, responsabile civile), dato che la norma non se ne occupa? 
E) che ne è della relazione del consigliere? 

Riteniamo che le riforme introdotte dal legislatore emergenziale, vadano ben oltre la contingenza del momento e rispondano a logiche di definitiva dissoluzione del processo penale accusatorio.

Gli ideologici sono facilmente identificabili. 

Ma l'Avvocatura non è esente da responsabilità. Vedremo se essa avrà la forza culturale di mettere fine a questo scempio. E vedremo se finirà la prassi, mortificante per noi avvocati, di discutere secondo il cliché "mi riporto ai motivi di appello e deposito istanza di liquidazione regolarmente protocollata al SIAMM" (quanti e quali sono i danni del Patrocinio a Spese dello Stato dovrà costituire, prima o poi, oggetto di una approfondita analisi critica...).

La Camera Penale di Trapani raccomanda ai suoi iscritti e a tutti gli avvocati penalisti di chiedere sempre la discussione orale del processo, secondo le procedure descritte ai superiori punti 3 e 4, per difendere il processo orale e accusatorio dalle sempre presenti aggressioni cartolari e inquisitorie.

Per approfondimenti: scarica il contributo al link de Il Penalista (solo per abbonati)

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