L'art. 1 comma 1 lett. a) della L. 12 aprile 2019 n. 33 aveva modificato l'art. 438 c.p.p. introducendo una nuova regola di giudizio: per l’accertamento dei delitti puniti con la pena dell’ergastolo è imposta la verifica dibattimentale da parte del giudice naturale precostituito per legge: la Corte d’assise.
Dall'entrata in vigore della legge «Non è ammesso il giudizio abbreviato per i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo».
E' notizia di ieri che la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le eccezioni di costituzionalità della novella legislativa.
La Consulta ha esaminato le questioni sollevate dai Tribunali di La Spezia, Napoli e Piacenza sull’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell’ergastolo.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate non fondate.
La disciplina censurata è espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale, e non si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), con il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), con la presunzione di non colpevolezza (articolo 27, secondo comma, della Costituzione), né con i principi del giusto processo, in particolare con quello della ragionevole durata (articolo 111, secondo comma, della Costituzione).
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