Il 18 novembre 2020, la Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale del (famigerato) art. 83 comma IV del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), per contrasto con l'art. 25 comma II della Costituzione.
La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Siena, che dubita della conformità alla Carta fondamentale della norma (art. 83 comma 4 cit.) nella parte in cui prescrive che <<nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 (<<dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali>>, termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dall'art. 36 comma 1 del DL 23/2020) è altresì sospeso per lo stesso periodo il corso della prescrizione>>.
Il giudice a quo ritiene che la sospensione riguardi anche quei processi per i quali, nel periodo 9 marzo 11 maggio, sia stato disposto il rinvio d'ufficio per le note ragioni emergenziali. Al link che segue è possibile scaricare 👉 l'ordinanza che ha rimesso la questione alla Consulta.
Nello stesso mese, il 26 novembre 2020, si pronunceranno le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dopo che il Primo Presidente, con decreto del 22 luglio 2020, ha rimesso al collegio riunito la questione (l'udienza, originariamente fissata per il 24 settembre 2020, è stata rinviata in attesa della decisione della Consulta. Relatore del collegio a Sezioni Unite è il Cons. Luca Pistorelli).
Per approfondimenti
👉 leggi il contributo di Angelo Salerno su Il Penalista (Gli effetti della pandemia sul decorso dei termini di prescrizione: la parola alle Sezioni Unite (ma solo dopo la Corte Costituzionale)
👉 leggi il contributo di Gian Luigi Gatta su Sistema Penale (Covid 19 e sospensione del corso della prescrizione ...)