Con recentissimo arresto la Corte ha precisato che il rimedio avverso il provvedimento di archiviazione reso dal Giudice di pace è costituito dal reclamo.
Nel caso scrutinato dai Supremi Giudici, il Tribunale di Roma, investito di un reclamo proposto dalla persona offesa, aveva trasmesso l’impugnazione, riqualificandola in ricorso, alla Corte di Cassazione.
Pare di cogliere che il giudice circondariale, preso atto che l’art. 17 della legge che disciplina il procedimento innanzi al Giudice di pace nulla prevede in ordine all’impugnazione del provvedimento di archiviazione, ha invocato a sostegno della ricorribilità del provvedimento di archiviazione un principio generale sulla ricorribilità dei provvedimenti giudiziari, ricavabile dall’ art. 111 cost..
Tuttavia la Corte regolatrice ha manifestato diverso avviso.
Infatti, la Corte ha ritenuto anzitutto inconferente il richiamo alla norma costituzionale, dacché essa si riferisce alle sentenze e non ai decreti o alle ordinanza di archiviazione. Ciò posto, l’art. 2 del D.Lgs. n. 274/2000 prevede che nel procedimento innanzi al Giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal medesimo decreto, si osservano le norme previste dal codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Così ricostruiti i riferimenti normativi, non ravvisando alcuna incompatibilità tra le norme codicistiche sul reclamo e il procedimento innanzi al Giudice di pace, la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. V 31601 del 15.9.2020) ha concluso che il rimedio per impugnare il provvedimento di archiviazione reso dal citato Giudice sia quello del reclamo.