Per la sentenza che si annota è competente ad adottare i provvedimenti cautelari il giudice che procede ma che al tempo stesso sia nella materiale disponibilità degli atti processuali.
In applicazione di tale principio il GUP è funzionalmente competente ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo dal momento dell'intervenuto deposito della richiesta di rinvio a giudizio del PM (avendo da quel momento l'integrale disponibilità degli atti ex art. 416 c.p.p., comma 2) sino all'emissione del decreto che dispone il giudizio, fin quando gli atti non vengano materialmente trasmessi al giudice del dibattimento.(Conforme, Terza Sezione, n. 36532/15, CED 264731)