NB:
A) le udienze preliminari e dibattimentali senza consenso e quelle istruttorie e di discussione finale (abbreviato e dibattimento) possono comunque essere trattate mediante videocollegamento MVC se si rientra nell’ambito applicativo di cui all’art. 146 bis (e 45 bis) disp. att. c.p.p. e se vi è disponibilità di aule e da parte del DAP;
B) La partecipazione all’udienza di soggetti privati della libertà è realizzata tendenzialmente da remoto (“ove possibile”) anche senza consenso dell’indagato\imputato e del suo difensore (la relazione tecnica al decreto specifica che la partecipazione può essere “sempre” disposta a mezzo di collegamenti audiovisivi a distanza).
C) Non è ammessa celebrazione processi da remoto per:
1) udienze istruttorie con esame testi\consulenti\periti (mai, anche con il consenso);
2) udienze di discussione per abbreviato o dibattimento (mai anche con il consenso)
3) udienze preliminari o dibattimentali se gli interessati non vi consentono (in caso di processo plurisoggettivo, si ritiene che il mancato consenso di una delle parti alla celebrazione da remoto impedisca la celebrazione da remoto del processo che dunque si celebra in presenza). Si badi che, nei casi sopra indicati, però, anche se non vi è il consenso alla celebrazione dell’udienza da remoto, l’imputato detenuto può sempre partecipare da remoto (differente portati dei commi: comma 4 -> partecipazione all’udienza del ristretto; comma 5 -> svolgimento udienza per altre parti): le parti saranno presenti, il detenuto parteciperà da remoto;
D) Il co.9 dell’art. 221 dl. n.34/2020 è stato espressamente abrogato, ma, benché non sia più prevista la necessaria presenza nello stesso luogo, di giudice, p.m. ed ausiliario (si prevede come obbligatoria solo la presenza in ufficio dell’ausiliario), appare opportuna la presenza del giudice quantomeno in ufficio accanto all’ausiliario. Presenza in ufficio ovviamente non equivale a compresenza nella stessa aula d’udienza, con la conseguenza che il pubblico ministero ben può collegarsi dalla sua stanza in ufficio. Il difensore potrà collegarsi da remoto da ovunque desideri, ma deve consentire che l’imputato\indagato in stato di libertà o sottoposto a misura non custodiale si colleghi dalla stessa postazione del difensore;
E) ciascun magistrato ha a disposizione un computer portatile con videocamera e microfono incorporati che consente il collegamento da remoto e può collegarsi per l’udienza virtuale dall’ufficio (anche dalla propria stanza, purché sia assicurato il suo supporto all’ausiliare).