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Daniele Livreri prova a fare il punto sui diversi orientamenti di alcune Sezioni della Corte di Cassazione e sul recente arresto delle Sezioni Unite del 26 novembre 2020, ricorso rg. 3349/2020, Pres. M. Cassano, rel. L. Pistorelli (qui 👉 l'informazione provvisoria)
Appena qualche giorno prima che le Sezioni Unite rilasciassero l’informazione provvisoria che pubblichiamo, avevo provato a cercare lumi nella giurisprudenza della Cassazione sul tema della sospensione del decorso della prescrizione, post legislazione emergenziale.
E tuttavia una rapida indagine giurisprudenziale mi aveva lasciato più incerto che rassicurato. Ciò del resto non era difficile da prevedere, posto che non solo la legislazione di riferimento ha patito nel breve volgere di qualche mese continui rimaneggiamenti, ma anche perché il congelamento dei termini di perenzione del reato nel giudizio di legittimità vede concorrere almeno due cause di sospensione: quella da differimento di udienza, di per sé articolata in due sub-ipotesi (art. 83 commi 1, 2 e 4 L. 27/2020 per la sospensione “nazionale” o ope legis, nonché art. 83 commi 7 lett. g e 9, per la sospensione determinata dai provvedimenti dei capi degli uffici giudiziari), e quella inerente la speciale disciplina prevista dall’art. 83 comma 3-bis della medesima legge per i <<procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 09 marzo al 30 giugno>>.
Mi limiterò a brevi riferimenti casistici alla giurisprudenza analizzata, invero non copiosa, ma sufficiente a dare un affresco delle questioni in campo e del grado di incertezza delle relative soluzioni.
1. Viene anzitutto in rilievo la pronuncia resa dalla sezione III all’udienza del 02.07.2020 (sentenza n. 21367).
In questo caso l’udienza era calendata in Cassazione per il 13 marzo 2020, e quindi in una data in cui già operava la sospensione ope legis, ed è stata posposta al 02 luglio, data successiva a quello in cui operava la sospensione “presidenziale”.
Orbene, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il corso della prescrizione rimanesse “congelato” dal 13 marzo, data prevista per l’udienza, all’11 maggio, giorno ultimo della sospensione prevista ope legis.
Nella specie la Corte ha osservato che la prescrizione non doveva sospendersi dal 09 marzo (termine iniziale della sospensione Covid, ex art. 83 D.L. 17.03.2020 n. 18) perché a quella data, essendo l’udienza calendata per il 13 marzo, erano già decorsi i termini per il deposito di motivi aggiunti e memorie e quindi non vi era stato alcun atto sospeso ante udienza. E’ interessante notare che la Corte ha fatto operare la sospensione soltanto per il periodo previsto ope legis, senza considerare anche quello ricompreso tra il 12 maggio e il 30 giugno, previsto dai provvedimenti del Primo presidente della Corte.
2. Si profila poi altra sentenza pronunciata dalla II sezione all’udienza del 24.07.2020 (sentenza n. 22506). Nella fattispecie, a fronte di un ricorso pervenuto in Cassazione prima del 09 marzo e con udienza fissata a data già originariamente successiva al 30.06.2020, i Supremi Giudici hanno ritenuto che la prescrizione non decorresse dal 09 marzo al 30 giugno, giacché l’impugnazione <<era pendente presso la Corte di cassazione durante il periodo emergenziale>>.
3. Infine, in altra pronuncia la V sezione penale si interroga sulla questione della sospensione rispetto ad una udienza fissata per il 03 aprile 2020 e differita al 14 settembre 2020 (sentenza n. 31269). Orbene, i Giudici hanno ritenuto che nella specie operasse un unico blocco sospensivo, id est dal 09 marzo al 30 giugno, giacché una volta adottate le misure devolute ai Capi degli uffici giudiziari, il periodo di rinvio obbligatorio- dal 12 maggio al 30 giugno- si salda con il primo (09 marzo- 11 maggio), previsto indistintamente a livello nazionale. Tuttavia la Corte non ha specificato perché a fronte di un’udienza calendata per il 03 aprile, la prescrizione dovrebbe rimanere sospesa sin dal 09 marzo.
L'informazione provvisoria sulla decisione delle Sezioni Unite.
Insomma, a fronte di una situazione in cui sembrava francamente che il calcolo della prescrizione fosse più affidato agli astri che alle norme, è sopraggiunta la decisione delle SS.UU., la cui informazione provvisoria pare fugare qualche dubbio.
Anzitutto, val la pena rammentare che, secondo l’informazione provvisoria, il Massimo Collegio della Corte nomofilattica era investito della sola questione se il corso della prescrizione rimanesse sospeso esclusivamente per i procedimenti pervenuti in cancelleria tra il 09 marzo e il 30 giugno 2020 o per tutti i procedimenti comunque pendenti innanzi alla corte in detto intervallo di tempo, anche se pervenuti in altra data. Dunque la Corte era investita di una specifica questione inerente la causa di sospensione della prescrizione ex art. 83 comma 3 bis. L. cit.
Al riguardo le SS.UU. hanno precisato che la sospensione della prescrizione opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti <<pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 09 marzo al 30 giugno 2020>>. A mente dell’informazione provvisoria pare dunque smentita la soluzione adottato dalla seconda sezione (sentenza n. 22506) che aveva congelato la prescrizione in relazione ad un ricorso pervenuto anteriormente al 09 marzo e poi scrutinato in udienza calendata per la prima volta a data successiva al 30 giugno.
Ma le Sezioni Unite non si sono limitate alla quaestio iuris prima richiamata.
Esse infatti hanno precisato che il corso della prescrizione rimane <<sospeso ex lege, ai sensi dei commi 1,2,e 4 del citato art. 83, dal 09 marzo all’11 maggio 2020, nei procedimenti in cui in tale periodo era stata originariamente fissata udienza e questa sia stata rinviata ad una data successiva al termine medesimo>>.
Dunque pare confermata la soluzione adottata dalla sezione III all’udienza del 02.07.2020 (sentenza n. 21367), che non ha cumulato il periodo di sospensione ope legis con quello previsto in esecuzione dei provvedimenti del capo dell’ufficio, risultando per converso smentito l’arresto della quinta sezione penale (sentenza n. 31269), che a fronte di un rinvio di udienza dal 03 aprile 2020 al 14 settembre 2020 aveva considerato i due periodi di sospensione 09 marzo- 11 maggio e 12 maggio – 30 giugno come un unicum.
Infatti, le sezioni Unite hanno specificato che <<i due periodi di sospensione su indicati si sommano in riferimento al medesimo procedimento esclusivamente nell’ipotesi in cui l’udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell’ufficio>>.
Infine, pare utile rammentare che le Sezioni Unite hanno osservato che nel caso in cui il provvedimento del capo dell’ufficio sia stato adottato dopo il 12 maggio, il corso della prescrizione possa essere dichiarato sospeso soltanto per il tempo successivo all’adozione del medesimo provvedimento.
Sebbene si debba attendere la motivazione della sentenza, rimanendo fino allora non del tutto chiara l’esatta portata dei dubbi fugati dal massimo collegio della Cassazione – si pensi ad esempio al tema introdotto dalla terza sezione, secondo cui la sospensione ope legis non operava necessariamente dal 09 marzo- l’intervento nomofilattico dovrebbe consentire una prima guida, nel labirinto “prescrizione Covid”.