23 novembre 2020

Notifiche emergenziali presso il domicilio previsto ex lege: valide solo per il differimento dell'udienza. Un caso di nullità del decreto che dispone il giudizio

Il Tribunale di Palermo interviene sulla portata del domicilio legale previsto dall’art. 83 della L. 24.04.2020 n. 27 (che ha convertito il con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).




 Si rammenta, al riguardo, che il legislatore emergenziale aveva previsto, attraverso il combinato degli artt. 13 e 14 dell’art. 83, un domicilio legale per <<le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo>> . 

Orbene, a fronte di un avviso dell’udienza preliminare notificato presso il difensore, anziché presso il domicilio dichiarato, il Tribunale, investito della questione della regolarità della notifica, ha ritenuto che la locuzione legislativa non si riferisca <<indistintamente a tutti i provvedimenti emessi nei procedimenti pendenti>>, accogliendo l’eccezione difensiva di nullità del decreto che dispone il giudizio. 

Dal tenore dell’ordinanza pare di cogliere che il Tribunale abbia ritenuto come, almeno per ciò che concerne i processi, gli avvisi comunicabili al domicilio previsto ex lege fossero soltanto quelli di differimento dell’udienza causa Covid o le comunicazioni attinenti allo svolgimento da remoto, cioè gli atti “tipici” della legislazione emergenziale penale.  

L’ordinanza appare di sicura ispirazione garantista, giacché volta a limitare la compressione della volontà dell’imputato di ricevere le notifiche nel luogo da lui eletto o dichiarato, ove diverso dal domicilio del proprio difensore.  

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