In tema di sequestro conservativo disposto ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, o di applicazione pena su richiesta delle parti, che contenga statuizioni già esecutive in ordine al credito garantito dalla misura cautelare, determina l'automatica conversione dello stesso in pignoramento, sicché la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinnanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione di terzo al pignoramento (Sez. 1, n. 34251 del 22/09/2020). È stato precisato che la conversione in pignoramento presuppone che la pronuncia costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un credito certo, liquido ed esigibile, sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquidazione del danno (Sez. 1, n. 6751 del 25/10/2022, dep. 17/02/2023).