In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, le sezioni unite della Corte confermano la possibilità di rispondere a diverso titolo, seppur a fronte del medesimo fatto storico. Pertanto, in presenza dei diversi presupposti, il medesimo fatto può configurare nei confronti di un concorrente, il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R.
Tuttavia, i giudici nomofilattici hanno precisato che tale conclusione non mette in discussione la persistente validità, in termini sistematici generali, della concezione unitaria del reato concorsuale, in quanto le norme di cui al primo e al quarto comma, da un lato, e quella di cui al quinto comma dell'art. 73, dall'altro, si pongono tra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p., nel senso che le prime due hanno carattere di norma generale e la terza di norma speciale.
Coerentemente nella sentenza si osserva che <<qualora il medesimo fatto, contestato a diversi imputati in concorso tra loro, contenga elementi tali da fare ritenere integrata solo per taluni la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5, T.U. stup. e per altri quella di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup., si versa al di fuori di un'ipotesi di concorso nel medesimo reato, essendosi in presenza di due reati diversi legati tra loro da un rapporto di specialità nei termini appena ricordati>> (sentenza al link).