Nel caso di contestazione avente a oggetto la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita (ex art. 15 cod. pen.) la violazione meno grave prevista dall’art. 570-bis cod. pen., in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie (obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura) solo nel primo caso si aggiunge l’elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza. (Sez. 6, n. 45103 del 10/10/2023; Sez. 6, n. 9065 del 08/02/2023). Si è, infatti, precisato che non può ravvisarsi il concorso formale eterogeneo, quando il fatto storico - valutato in tutti i suoi elementi costitutivi relativi alla condotta omissiva e al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici che vengono in rilievo - è il medesimo e non sono individuabili, sul piano naturalistico, elementi ulteriori che possano implicare la necessità dell’autonoma sussistenza del reato di cui all’art. 570-bis cod. pen., oltre a quello della omessa prestazione dei mezzi di sussistenza dei figli minori in violazione degli obblighi di assistenza imposti al genitore con il provvedimento del giudice.
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Prima Penale - Sentenza n. 39715 del 29 ottobre 2024 al link