18 marzo 2025

Ore d'aria in carcere: la Corte Costituzionale abolisce il limite delle due ore!




La Sentenza n. 30/2025 (al link) della Corte Costituzionale riguarda il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario), sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari. La questione verte sulla limitazione della permanenza all'aperto per i detenuti in regime differenziato (art. 41-bis), fissata a un massimo di due ore al giorno, rispetto alle quattro ore previste per i detenuti in regime ordinario.

Contesto e questioni sollevate

  • Fatto: Il detenuto G.B., in regime differenziato presso la Casa circondariale di Sassari-Bancali, ha contestato il limite di due ore di permanenza all'aperto, chiedendo di estenderlo a quattro ore, come previsto per i detenuti in regime ordinario.


  • Questioni di legittimità costituzionale: Il Tribunale di sorveglianza ha sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma, ritenendo che il limite di due ore violi:

    1. Articolo 3 Cost. (uguaglianza), poiché non vi è una giustificazione razionale per la differenza di trattamento tra detenuti in regime ordinario e differenziato.

    2. Articolo 27, terzo comma, Cost.(finalità rieducativa della pena), in quanto la limitazione eccessiva della permanenza all'aperto compromette la funzione rieducativa della pena.

    3. Articolo 32 Cost. (diritto alla salute), poiché l'esposizione alla luce naturale è essenziale per il benessere fisico e psicologico dei detenuti.


Argomenti delle parti


  • Tribunale di sorveglianza di Sassari: Sostiene che il limite di due ore non sia giustificato da esigenze di sicurezza, poiché la selezione dei gruppi di socialità già garantisce la prevenzione di contatti illeciti. Inoltre, la limitazione compromette la salute e la rieducazione dei detenuti.


  • Presidente del Consiglio dei ministri (Avvocatura dello Stato): Ritiene le questioni inammissibili o infondate, sostenendo che il limite di due ore sia frutto di un ragionevole bilanciamento tra diritti dei detenuti e esigenze di sicurezza. Afferma che ridurre le ore d'aria diminuisce le probabilità di contatti illeciti.


Decisione della Corte Costituzionale

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente all'inciso che fissa il limite massimo di due ore di permanenza all'aperto. La decisione si basa sui seguenti punti:

  1. Violazione dell'articolo 3 Cost.: La limitazione a due ore non è giustificata da esigenze di sicurezza, poiché la selezione dei gruppi di socialità già garantisce la prevenzione di contatti illeciti. La differenza di trattamento tra detenuti in regime ordinario e differenziato non è ragionevole.

  2. Violazione dell'articolo 27, terzo comma, Cost.: La limitazione eccessiva della permanenza all'aperto compromette la finalità rieducativa della pena, creando un "surplus di punizione" non giustificato.

  3. Assorbimento della questione relativa all'articolo 32 Cost.: La violazione del diritto alla salute è assorbita dalla dichiarazione di illegittimità basata sugli articoli 3 e 27.


Conseguenze della decisione

  • La Corte ha stabilito che i detenuti in regime differenziato devono godere delle stesse condizioni di permanenza all'aperto previste per i detenuti in regime ordinario, ovvero un minimo di quattro ore al giorno, riducibili a due ore solo per "giustificati motivi".

  • La decisione non riguarda il regime di sorveglianza particolare, che mantiene un limite minimo di due ore di permanenza all'aperto.

Considerazioni finali

La Corte ha sottolineato che il regime differenziato deve bilanciare le esigenze di sicurezza con i diritti fondamentali dei detenuti, evitando trattamenti eccessivamente afflittivi o contrari al senso di umanità. La permanenza all'aperto è essenziale per la salute e il benessere dei detenuti, e la sua limitazione non deve essere sproporzionata rispetto alle esigenze di sicurezza.

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