Parole chiave
Provvedimento di archiviazione non impugnabile ratione temporis ai sensi dell’art. 115-bis cod. proc. pen. che affermi la sussistenza del reato e la colpevolezza dell’indagato – Sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024 – Rimedio impugnatorio esperibile – Indicazioni.
Massima
La Sesta Sezione, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di archiviazione per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua prescrizione, che contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell’indagato, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, nel caso in cui ratione temporis non sia impugnabile con il rimedio previsto dall’art. 115-bis cod. proc. pen.
Approfondimento
La sentenza ha annullato il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Lecce nei confronti di un magistrato, S.D., indagato per corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze illecite.
La Corte ha ritenuto che il decreto di archiviazione fosse viziato da "abnormità" in quanto il giudice, nel disporre l'archiviazione per intervenuta prescrizione, aveva espresso valutazioni sulla colpevolezza dell'indagato, violando il suo diritto alla presunzione di innocenza.
La vicenda trae origine dalle accuse di un imprenditore, secondo cui il magistrato avrebbe ricevuto denaro per favorire la risoluzione di alcune controversie con l'Agenzia delle Entrate.
Il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione di alcuni reati e per mancanza di riscontri oggettivi per altri.
Il GIP aveva accolto la richiesta, archiviando il caso.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso dell'indagato, ritenendo che il decreto di archiviazione fosse abnorme in quanto conteneva valutazioni sulla colpevolezza dell'indagato, pur in presenza della prescrizione.
La Corte ha, quindi, annullato il decreto e rinviato gli atti al Tribunale di Lecce per una nuova valutazione.