Parole chiave
Giudizio di rinvio – Richiesta di riconoscimento della continuazione esterna mai dedotta in precedenza in ragione della sopravvenienza del giudicato – Inammissibilità.
Massima
La Sesta Sezione penale ha affermato che nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l’unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell’annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione.
Approfondimento
La sentenza n. 9152/2025 della Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2025, offre un importante spunto di riflessione sui limiti del giudizio di rinvio nel processo penale. In particolare, la Corte ha ribadito che, in sede di rinvio, è preclusa la possibilità di presentare nuovi motivi di ricorso o di ampliare l'oggetto del giudizio rispetto a quanto già definito nella sentenza di annullamento con rinvio.
Il caso
La vicenda trae origine da una condanna per usura. In sede di appello, era stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione con altri reati, richiesta rigettata dalla Corte territoriale. La Cassazione, investita del ricorso, aveva annullato la sentenza con rinvio limitatamente alla questione dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen. e al bilanciamento con le attenuanti generiche. Nel giudizio di rinvio, l'imputato aveva riproposto la questione della continuazione, chiedendone il riconoscimento anche per reati oggetto di una sentenza di condanna divenuta definitiva successivamente alla sentenza di appello annullata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta, affermando che nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nuove questioni non esaminate nel precedente giudizio di appello, a meno che la sentenza di annullamento non abbia espressamente devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione.
I limiti del giudizio di rinvio
La pronuncia in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ovvero la natura di giudizio chiuso del rinvio, nel quale il giudice è vincolato ai limiti tracciati dalla sentenza di annullamento. Tale preclusione risponde all'esigenza di evitare che il giudizio di rinvio si trasformi in un'occasione per introdurre nuove questioni o per rimettere in discussione punti della decisione già definiti, con conseguente allungamento dei tempi processuali e violazione del principio di ragionevole durata del processo.
Le conseguenze
La decisione della Cassazione comporta che, nel caso di specie, l'imputato non potrà ottenere il riconoscimento della continuazione per i reati oggetto della sentenza di condanna successiva a quella di appello annullata. Tuttavia, tale preclusione non preclude la possibilità di richiedere il riconoscimento della continuazione in sede di giudizio di esecuzione.
In conclusione, la sentenza n. 9152/2025 della Corte di Cassazione, pur non affrontando direttamente il tema dei limiti del giudizio di rinvio, offre un'importante conferma della loro esistenza e della loro rilevanza nel processo penale.