La Prima Sezione penale, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall’art. 35-ter ord. pen., ha affermato che, ai fini della determinazione della superficie minima pro capite di tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non è computabile lo spazio occupato, oltre che, come già affermato dalle Sezioni Unite, dai letti a castello, anche dai letti singoli, ove questi siano ancorati al suolo.