In tema di misure di prevenzione patrimoniali proposte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, la Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che, nel caso in cui il terzo rivendichi la legittima proprietà superficiaria di un bene confiscato (nella specie, pale eoliche infisse su fondi oggetto di confisca definitiva), si applica la disciplina di cui all’art. 2-ter, comma quarto, l. n. 575 del 31 maggio 1965, trattandosi di un diritto reale di godimento su cosa altrui, autonomo e differenziato rispetto a quello della proprietà del suolo, con conseguente diritto a vedere accertata la propria dimensione dominicale, la propria buona fede e l’inconsapevole affidamento nell’acquisizione del diritto.