Premessa all'ordinanza in commento (al link) è la richiesta di costituzione di parte civile delle associazioni Codici Onlus - Centro per i diritti del cittadino, Codici Sicilia e Codiciambiente.
Com'è noto, è consolidato in giurisprudenza il principio affermato sin dalla sentenza delle SS.UU. 24.4.2014 n. 38343 secondo cui: "È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente".
Inoltre, secondo il giudice di legittimità, è altrettanto pacifico il principio secondo cui "La legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore" (Cass. pen., Sez. IV, 18.2.2016 n. 14768).
Tuttavia, nel caso in esame, solo l'associazione "Centro per i diritti del cittadino- Codici Onlus in modo specifico, tra i molteplici fini perseguiti, si propone "la promozione di una gestione efficiente, trasparente ed economica della cosa pubblica ... " e non anche le altre due associazioni.
Gli statuti delle altre due associazioni, infatti, non contengono analoghe previsioni di tutela delle medesime finalità assunte come scopo statutario (il processo riguarda numerosi titoli di delitti dei pp.uu. contro la p.a., ndr).
Ritornando alla prima associazione, a statuto "pertinente" con i titoli per i quali si procede, osserva però il GUP che dalla documentazione da essa allegata non emerge alcuna iniziativa assunta per il perseguimento degli scopi statutari nel territorio d'interesse, sicché difetta un concreto collegamento territoriale dell'associazione con il luogo degli interessi protetti.
Per l'effetto il GUP ha dichiarato inammissibili le costituzioni di parte civile delle predette associazioni, quanto alle prime due per non conformità con lo scopo statutario e quanto alla terza (nonché alle altre due) per "assenza di collegamento territoriale".