Nel caso de quo 5954/2022 (giustizia.it), la Corte di cassazione è intervenuta sul tema della attitudine dei redditi ,oggetto di dichiarazione integrativa, ad elidere la sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti.
Al riguardo, i Giudici distrettuali avevano ritenuto che <<nel calcolo della 'redditività lecita' non possono farsi rientrare i redditi oggetto di dichiarazione integrativa presentata dal ..., trattandosi - in ogni caso - di redditi derivanti da condotte di evasione fiscale, sia pure non penalmente rilevante>>. Inoltre i Giudici di merito rilevavano che la stretta correlazione tra l'attività professionale e l'attività illecita oggetto di constatazione lascia ragionevolmente presumere che <<l'oggetto stesso della dichiarazione integrativa era di provenienza illecita anche in rapporto alle modalità di produzione del preteso reddito>>.
Il principio testé descritto risultava censurato dal proposto, il quale deduceva <<il mancato computo a fini di ricostruzione del reddito lecito dei contenuti della dichiarazione integrativa dell'anno 2015>>. A tal fine l'interessato rilevava <<che trattandosi di evasione 'sotto soglia' non si tratta di condotta penalmente rilevante>> e inoltre contestava <<la 'presunzione' di illecita modalità di produzione del reddito tardivamente dichiarato, non essendo la stessa fondata su dati obiettivi>>.
La Corte ha considerato che il reddito non dichiarato a fini fiscali non può essere ritenuto - in quanto tale - reddito illecito, ove ne siano note le modalità di produzione. Tuttavia nel caso in esame, secondo i Supremi Giudici, la difesa si è limitata ad allegare la dichiarazione integrativa, senza fornire alcun elemento concreto relativo alle modalità di formazione del reddito non originariamente dichiarato. L'allegazione della dichiarazione integrativa, pertanto ad avviso dei Giudici, non poteva dirsi di reale valenza dimostrativa, anche in ragione della constatazione (in ambito penale) di 'forti commistioni' tra l'attività professionale svolta dal proposto e l'attività illecita. La ragione della esclusione dal computo dei redditi leciti di quelli dichiarati tardivamente va pertanto individuata nella mancata allegazione di dati storici idonei a superare la legittima presunzione di derivazione di 'quel' reddito (tardivamente dichiarato) da attività illecite.