La Sesta Sezione penale ha affermato, con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca per reato presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, che, in ossequio al principio di proporzionalità della misura cautelare, è ammissibile il dissequestro parziale delle somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo al fine di provvedere al pagamento delle imposte dovute sulle medesime, quale profitto da attività illecite, alla stringente condizione che l’entità del vincolo reale, pur legittimamente determinato, nella sua concreta dimensione afflittiva metta in pericolo l’esistenza stessa del soggetto economico e la sua operatività corrente e che sia impresso un vincolo espresso di destinazione a pagamento del debito tributario in forme controllate.