Come abbiamo più volte anticipato su questo blog, la Camera penale di Trapani si è fatta promotrice di un'eccezione, definita Bajrami (scaricabile al link), contro la sempre più ricorrente modificazione della persona fisica del giudice in elusione della chiara regola dell'art. 525 c.p.p..
Se processualmente l'eccezione si presta ad un esito di rigetto scontato giusta l'attuale orientamento giurisprudenziale, e sempre che non venga modificato, politicamente essa ha sortito il risultato di porre un freno alla troppo frequente cattiva prassi.
Tale risultato è stato raggiunto con la richiesta subordinata che, in ogni caso, "costringe" ad un rinvio del processo, rallenta la sequenza e incide sul "carico" statistico.
Al di là del significato "politico", è certo che la questione presenta serietà di argomentazioni e di problematiche sottostanti da imporre una riflessione sul tema.
Il problema che rimane è infatti quello interpretativo del lemma "dibattimento" di cui all'art. 525 c.p.p., inteso dalla più recente giurisprudenza come comprensivo dell'intera sequenza: apertura, richiesta, ammissione e assunzione delle prove (dichiarative).
Al di là dell'interpretazione delle SS.UU. Bajrami - in sé ineccepibile, e richiamata dall'ordinanza che pubblichiamo - rimane il vero nodo della questione: dinnanzi al "nuovo" giudice, che deve rinnovare il dibattimento, si deve riproporre l’intera sequenza (apertura, richiesta, ammissione e assunzione), con la conseguenza che il "nuovo giudice" è (ovviamente) legittimato a decidere sull’ammissione della prova. Tuttavia, se non ammette e non (ri)assume una prova già acquisita, il "nuovo giudice" finisce per leggere quella assunta innanzi al giudice precedente, così all'evidenza alterando il principio di immediatezza.
La Corte Costituzionale ha infatti chiarito come l'immediatezza sia strettamente connessa alla presenza fisica del testimone innanzi al giudice che decide la causa.
Su questo piano si gioca la partita interpretativa della sentenza Bajrami: aver inteso che la rinnovazione del dibattimento estenda la sua portata all'intera sequenza immediatamente successiva alla verifica di regolare costituzione delle parti non "sana" il vulnus processuale, perché le prove precedentemente assunte - recte: assunte da un giudice diverso - rimangono nel fascicolo dibattimentale e sono leggibili dal giudice che sopravviene nel ruolo, con buona pace del principio di immediatezza.
In altri termini, se dinanzi al primo giudice il fascicolo dibattimentale era "magro" e privo di prove assunte, dinanzi al giudice sopravvenuto il fascicolo dibattimentale è "grasso" e contiene prove già assunte. Si tratta dunque di una situazione che è profondamente differente. Viola pertanto la regola di immediatezza dell'art. 525 c.p.p. "rimettere" alla decisione del giudice "sopraggiunto" la valutazione di ammissibilità della prova della quale si chiede la (ri)assunzione. Nel caso del primo giudice, infatti, la non ammissione della prova non porterebbe alcun elemento conoscitivo al processo (la prova non sarebbe agli atti). Al contrario, nel secondo caso, il giudice sopraggiunto che (ri)ammettesse ma non (ri)assumesse la prova, leggerebbe quella assunta davanti ad un altro giudice. Il che, all’evidenza, è differente. Qui sta l'artificio interpretativo in ordine al rispetto del principio di immediatezza della sentenza Bajrami, che offre un'interpretazione ormai "datata" in virtù delle sopravvenute novità legislative in tema di prescrizione del reato.
L'ordinanza del Tribunale di Trapani che pubblichiamo si segnala per la particolare puntualità della decisione nell'affrontare il cuore del problema.
Ecco l'ordinanza (scaricabile in pdf al link):
Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 30.3.2022 sulla questione sollevata dalla Difesa e precisata nella memoria depositata a quella udienza a cui si rinvia;
Rilevato che è mutata la persona fisica del Giudice rispetto a quella del magistrato dinanzi al quale è avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento, sono state formulate le richieste di prova, è stata pronunciata l’ordinanza ammissiva delle stesse ed è stato sentito un teste di P.G.;
Rilevato che, come da eccezione precisata in memoria, la Difesa ha chiesto il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 525 c.p.p. come interpretato dalla sentenza delle S.U. n. 2/1999 e della Corte Cost. 205/2010 e 132/2019;
Considerato che, in relazione a quanto previsto a pena di nullità assoluta dall’art. 525 co.2 c.p.p., la sentenza delle S.U. n. 2/1999 ha evidenziato la necessità di ripetere la sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, dalla esposizione introduttiva (quando era prevista) e dalle richieste di ammissione delle prove, nonché dai provvedimenti relativi all’ammissione e dalla assunzione delle prove ai sensi degli artt. 495 e ss. c.p.p.;
Considerato che la sentenza citata, come del resto la costante giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale, ha evidenziato che i verbali delle prove assunte dinanzi a diverso Giudice persona fisica sono atti legittimamente assunti e facenti parte del fascicolo del dibattimento, ponendosi semmai la diversa questione della possibilità o meno di darne lettura in relazione a quanto prevede l’art. 511 co.2 c.p.p., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è possibile dopo che abbia avuto luogo l’esame del dichiarante;
Considerato che la sentenza delle S.U. n. 41736/2019 ha chiarito che, per il principio di conservazione degli atti giuridici il quale trova fondamento in molteplici disposizioni del codice di rito e per l’esigenza di assicurare il compimento degli atti processuali nel più breve tempo possibile, evitando attività meramente ripetitive, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, conserva efficacia l’ordinanza ammissiva delle prove pronunciata dal precedente Giudice, ove condivisa dal nuovo Giudice e non modificata o revocata dallo stesso;
Ritenuto quindi che deve ritenersi che ancor prima conservano efficacia le richieste di prova formulate dalle parti, fatta salva la possibilità di chiedere nuove prove o la riassunzione di quelle prove orali già assunte, su circostanze nuove o non adeguatamente approfondite, osservando il termine di 7 giorni prima previsto dall’art. 468 c.p.p. per la presentazione della nuova lista, potendo il Giudice, nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p., rilevare la manifesta superfluità della nuova audizione del teste già escusso che si traduca in una mera ripetizione di quanto già dichiarato, e fatta salva anche la possibilità di concedere un termine a difesa ove richiesto dalla parte;
Ritenuto che il principio enunciato dalla sentenza delle S.U. 41736/2019 è esplicativo di quello già espresso dalle S.U. n.2/1999 che, in motivazione, aveva già richiamato gli artt. 190 e 495 c.p.p. e, dunque, la possibilità di valutare sempre e comunque la manifesta superfluità delle prove orali richieste;
Ritenuto dunque che:
- il provvedimento con il quale il Giudice dispone rinnovarsi l’istruttoria dibattimentale svolta dinanzi al precedente Giudice deve essere inteso come rinnovazione della dichiarazione di apertura del dibattimento;
- che la precedente ordinanza ammissiva delle prove conserva efficacia nel presente procedimento, in quanto questo Giudice non ravvisa ragioni per revocare o modificare la stessa rispetto alle richieste di prova già formulate;
- considerato poi che, a seguito della richiesta del termine a difesa, è stata rinviata l’udienza consentendo alla Difesa di presentare la nuova lista ex art. 468 c.p.p. e che occorre provvedere su tale nuova istanza istruttoria;
- considerato che a tale risultato può pervenirsi anche ove si proceda alla immediata audizione di testi non ancora escussi dinanzi al nuovo giudice, concedendo il termine a difesa per la formulazione delle nuove istanze istruttorie, atteso che anche con tale modalità si assicura alla Difesa la possibilità di formulare le su nuove istanze istruttorie;
Considerato infine che non risultano escussi ulteriori testimoni nel presente procedimento, oltre al teste Aceto, sicchè tutti i testi ammessi verranno sentiti dinanzi a questo Giudice persona fisica;
P.Q.M.
Dispone rinnovarsi l’istruttoria dibattimentale dinanzi a questo Giudice nuova persona fisica;
Dà atto della perdurante efficacia dell’ordinanza ammissiva delle prove adottata dal precedente Giudice, sulle richieste di prova già precedentemente formulate, non ravvisando ragioni per revocare o modificare quella ordinanza ammissiva di prove;
Dà atto che, ai sensi dell’art. 468 c.p.p., è stata depositata nuova lista testi da parte della Difesa;
Dispone procedersi con la pronuncia dell’ordinanza prevista dagli artt. 190 e 495 c.p.p. sulla nuova richiesta di prova, previa audizione del P.M. sulla stessa.