26 marzo 2022

Il documento della Camera Penale di Trapani con l'eccezione c.d. Bajrami

 

Il 26 marzo 2022 si è riunito il Direttivo della Camera Penale di Trapani.

Il Presidente Siragusa relaziona sulla riunione del Consiglio delle Camere Penali Italiane tenutasi a Roma il 19 marzo 2022 e sul problema, sollevato dalla nostra Camera Penale, delle continue modificazioni degli organi giudicanti e della persona fisica del giudice nonché sugli effetti che ne conseguono in virtù della nota sentenza Bajrami delle Sezioni Unite (Corte di Cassazione, SS.UU., n. 41736 del 30/05/2019 - dep. 10/10/2019).  In particolare è emerso che il problema non riguarda solo il tribunale di Trapani ma tutt’Italia. 

Tanto premesso, il Direttivo, all’unanimità

OSSERVA

  1. L’art. 525 c.p.p. dispone che <<alla deliberazione [della sentenza] concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento>>.

  2. La norma, che è ancòra in vigore, ha “superato” lo scrutinio di legittimità costituzionale (sentenza C. Cost. n. 132/2019), dal momento che il giudice delle leggi ha ritenuto riservata al Legislatore la materia nel pieno rispetto dell’art. 101 della Costituzione (i giudici sono soggetti soltanto alla legge);

  3. Tuttavia, una (tra le tante possibili) interpretazione del diritto vivente, la c.d. sentenza Bajrami consente oggi: a) di eludere la regola e la sanzione di nullità assoluta che la “assiste”; b) di permettere la continua modifica del giudice innanzi al quale si forma la prova e che, in esito all’istruttoria dibattimentale, è chiamato ad emettere la sentenza;

  4. Per il commento al merito della sentenza Bajrami si rimanda ai link (link1 e link2), mentre in questo documento s’intende ribadire come la identità - intesa come persona fisica del giudice che assume la prova e del giudice che emette la sentenza - sia un “valore” irrinunciabile.

  5. Che si tratti di un valore irrinunciabile risulta, a tacer d’altro, dalla regola di garanzia ormai codificata dall’art. 603 comma 3 bis c.p.p., che ha recepito i soffermi a Sezioni Unite Dasgupta, Patalano (poi ribaditi dalla sentenza a Sezioni Unite Trojse).

  6. Del resto, come è stato autorevolmente affermato, <<occorre che si faccia ricorso al metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile>> (Cassazione II sez. sentenza n.° 41571/1, Marchetta), metodo del quale l’art. 525 c.p.p. è presidio e la cui violazione, come s’è detto, comporta un vizio della sequenza processuale. 

  7. Nella sentenza Marchetta, inoltre, si evidenzia come <<il diritto "all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere" è ritenuto - dalla stessa Corte costituzionale- "uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di procedura penale": "La ratio della rinnovazione della prova dichiarativa - garantita all'imputato dall'art. 111 Cost., comma 3, - si fonda sull'opportunità di mantenere un rapporto diretto tra giudice e prova, non assicurato dalla mera lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche non verbali, prodotti dal metodo dialettico dell'esame e del controesame, che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio" (Corte cost. ord. n. 205 del 2010)>>.

  8. La violazione della regola dell’art. 525 c.p.p. sulla base dell’ultima interpretazione delle Sezioni Unite, ed oggi purtroppo recepita dai giudici di merito, ha come precipitato che la decisione intervenga <<su compendi probatori "deprivati">> ovvero che la qualità di conoscenza del giudice “lettore” sia inferiore a quella del giudice innanzi al quale la prova si forma, essendo il primo – sono ancora parole della sentenza Marchetta – “deprivato dei metadati di conoscenza” del secondo. In sintesi, dunque, la violazione della chiara regola dell’art. 525 c.p.p. consegna una decisione di qualità inferiore a quella che la Costituzione e il codice vigente impongono come standard.

  9. A questo desolante stato delle cose devono aggiungersi due ulteriori considerazioni:

    1. La prima, è che la regola Bajrami è il frutto di un’interpretazione - e peraltro l’ultima in ordine di tempo - delle Sezioni Unite; un’interpretazione che, però, contrasta con altre e più consolidate delle medesime Sezioni Unite (sentenza n. 2/1999 Iannaso richiamata adesivamente dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese) e della Corte Costituzionale (sent. 205/2010 e 132/2019), che sono maggiormente rispettose della legge costituzionale e codicistica. 

    2. La seconda considerazione è che il valore della “identità” tra la persona fisica che “partecipa” al processo ed assume le prove – espressione dei principi di oralità e immediatezza che caratterizzano il codice di procedura vigente  - è giustamente avvertito a livello organizzativo, se è vero, com’è vero, che nel nostro tribunale è “vigente” una prassi virtuosa che “associa” la trattazione del processo tra il pubblico ministero e il giudice. In altri termini, quello che è avvertito come un “valore” - ossia la partecipazione all’assunzione della prova, che è giustamente esaltato con riferimento ad un organo notoriamente impersonale qual è il pubblico ministero -, retrocede per effetto della “endemica” applicazione della regola Bajrami con riguardo alla identità della persona fisica del giudice. Il che è intollerabile!

  10. S’aggiunga che in un sistema normativo che prevede la sospensione dei termini di prescrizione per richieste ed esigenze dei “privati” (legittimi impedimenti, astensioni dalle udienze, etc.) e che ha di fatto eliminato la prescrizione sostanziale, la “Bajrami” non ha più ragione di esistere a meno di non volerla considerare una regola sindacal-corporativa che consente continui trasferimenti da una funzione giudicante all’altra a detrimento della qualità del processo.

RITENUTO

-      Che è dovere dell’Avvocato chiedere il rispetto della Costituzione e delle leggi e contrastare le interpretazioni del diritto vivente lesive delle prerogative di garanzia del processo;

-         Che l’omissione di tale dovere, in ipotesi, potrebbe essere fonte di responsabilità professionale per non aver chiesto l’applicazione della norma (art. 525 c.p.p.) a fronte di un risalente e consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. 2/1999) e della Corte Costituzionale (sent. 205/2010) rispettoso della lettera della legge;

-         Che le continue modifiche nella composizione dei collegi giudicanti e delle persone fisiche del giudice monocratico deprimono la qualità del processo decisionale in virtù delle osservazioni sopra svolte con puntuali riferimenti agli arresti del giudice di legittimità;

INVITA

-         I Signori Avvocati, a verbalizzare l’eccezione che segue (e/o a valutare se depositare quale memoria difensiva il presente documento) ogni volta che si verifichi una modificazione della persona fisica del giudice:

ECCEZIONE DA VERBALIZZARE

-         <<si chiede il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 525 cpp, come correttamente interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2/1999 e dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 205/2010 e 132/2019.
In subordine si chiede un termine a difesa per valutare il deposito di eventuali liste testimoniali integrative e/o formulare nuove richieste di prova.
Si chiede quindi un rinvio dell’udienza senza che siano sospesi i termini di prescrizione, atteso che la modifica dell’organo giudicante è questione che attiene ad aspetti organizzativi dell’ufficio e pertanto “la sospensione del corso della prescrizione, quando non consegua a un provvedimento di sospensione o di rinvio del procedimento o del dibattimento - disposto per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa - ovvero alla presentazione di una richiesta di autorizzazione a procedere, ha luogo solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare” (Cass. pen., Sez. Unite, 28/11/2001, n. 1021, Cremonese,)>>.

MANDA

-         Il presente documento al Signor Presidente della Corte d’appello di Palermo, al Signor Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, al Signor Presidente del Tribunale di Trapani, al Signor Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trapani, al Signor Presidente della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

MANDA

-         inoltre il presente documento alla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Camere Penali Italiane e al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trapani perché ne abbiano conoscenza e – rispettivamente – valutino di tenerne conto nelle interlocuzioni politiche, valutino di darne diffusione alle Camere Penali territoriali e valutino di darne divulgazione agli Avvocati del Foro di Trapani.

MANDA

-         infine il presente documento ai Soci della Camera Penale di Trapani perché verbalizzino l’eccezione sopra riportata ogniqualvolta cambierà la composizione del  giudice (ovvero alleghino il presente documento quale memoria difensiva).

DISPONE

-         la pubblicazione del presente documento sul sito della Camera Penale di Trapani e sul sito del blog giuridico della Camera Penale di Trapani, Foro e Giurisprudenza. 

Trapani, 26 marzo 2022

Il Direttivo della Camera Penale di Trapani


Ultima pubblicazione

Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

  E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di inci...

I più letti di sempre