La Prima Sezione penale (sentenza n. 4641/2022) ha affermato, in tema di ordinamento penitenziario, che, ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all’ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto, correlata alla qualità di congiunto ex art. 307, comma quarto, cod. pen., per “convivente”, i cui diritti ex art. 1, comma 38, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono equiparati a quelli del coniuge, deve intendersi la sola persona con la quale il recluso ha intrattenuto, prima della detenzione, un rapporto diretto di comunanza di vita e non anche i soggetti conviventi con altri membri del suo nucleo familiare.