04 marzo 2022

Appello pandemico: necessaria la comunicazione a tutte le parti della trattazione ordinaria e codicistica. In mancanza si determina una nullità



La normativa emergenziale che ha introdotto l'appello pandemico - della quale su questo blog ci siamo più volte occupati (link) - costringe a nuove rivisitazioni delle nullità processuali.

Come avevamo segnalato (linkla richiesta di trattazione codicistica - id est: ordinaria - del processo di appello, ancorché ritualmente richiesta alla Corte d'appello potrebbe essere ignota alle altre parti processuali.

Sicché, pronunciandosi sulla questione, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, "nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in assenza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.".

Ultima pubblicazione

Non è impugnabile l'ordinanza che decide sulla richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari

La Corte ha ritenuto che l'ordinanza che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari no...

I più letti di sempre