04 marzo 2022

Appello pandemico: necessaria la comunicazione a tutte le parti della trattazione ordinaria e codicistica. In mancanza si determina una nullità



La normativa emergenziale che ha introdotto l'appello pandemico - della quale su questo blog ci siamo più volte occupati (link) - costringe a nuove rivisitazioni delle nullità processuali.

Come avevamo segnalato (linkla richiesta di trattazione codicistica - id est: ordinaria - del processo di appello, ancorché ritualmente richiesta alla Corte d'appello potrebbe essere ignota alle altre parti processuali.

Sicché, pronunciandosi sulla questione, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, "nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in assenza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.".

Ultima pubblicazione

Le Sezioni Unite confermano, in presenza della parte civile, l'applicabilità del canone 530 II co., se il reato è estinto

Le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi sul seguente principio di diritto: " Se, nel giudizio di appello promosso avverso la se...

I più letti di sempre