Con decreto in data 20 ottobre 2021, il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione aveva rassegnato alle Sezioni Unite penali il seguente quesito: «se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero, affinché provveda all'interrogatorio dell'imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere».
Con la sentenza num. 10728 del 16.12.2021, le sezioni unite avevano statuito che:
"Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. L'abnormità va esclusa anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.".
Il 24 marzo sono state depositate le motivazioni della sentenza il cui link alleghiamo (sentenza al link)