01 marzo 2022

La remissione EXTRA processuale della querela per il delitto di atti persecutori non estingue il reato.


Nel caso sottoposto allo scrutinio di legittimità, il ricorrente, successivamente alla pronuncia di appello, aveva depositato innanzi al cancelliere distrettuale una transazione in cui le persone offese, a mezzo procuratori speciali, rimettevano la querela per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.p.. 

La Corte con la sentenza n. 4890 del 2022, pur ritenendo il reato procedibile a querela, giacché non perpetrato a mezzo di minacce reiterate e gravi, ha considerato la remissione inidonea a estinguere il delitto. 

Infatti, i Supremi Giudici hanno osservato che <<in tema di atti persecutori, non è idonea ad estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice a quo a corredo dell'impugnazione, in quanto atto non perfezionato davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612 bis c.p., comma 4, facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p., e 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione solo con tali modalità>>.

Il limite posto alle modalità della remissione trova la sua ratio nelle <<esigenze di effettiva verifica della libertà di autodeterminazione della parte offesa che la previsione della dimensione esclusivamente processuale della remissione sottende>>.

La sentenza al link

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