22 marzo 2022

La limitazione del diritto alla prova non apre la via alla successiva revisione

 


 

Con la pronuncia che si annota, sentenza al link, la Corte regolatrice ha ribadito i confini della "prova nuova" per il giudizio di revisione. 

Al rigaurdo la sesta sezione ha anzituto richiamato la lezione delle Sezioni Unite Pisano, secondo cui <<per "prove nuove" rilevanti, a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., ..., devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443)>>.

Tuttavia la prova <<oltre ad essere "nuova" deve possedere il necessario requisito della obiettiva esistenza e della "dimostratività", ai fini dell'accertamento, dell'errore di giudizio da rescindere>>.

In altri termini <<ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve portare all'effettivo accertamento di un fatto, la cui dimostrazione deve poi evidenziare come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio>>.

A tale valutazione comparativa sono del tutto estranei <<i profili che riguardano lo sviluppo del procedimento, la possibile incompletezza della istruttoria dibattimentale, l'esercizio del diritto alla prova, la limitazione del diritto di difendersi provando, la esistenza di invalidità processuali>>.

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inamissibile il ricorso con cui si chiedeva <<di "riaprire", "sanare", completare l'istruttoria di quel procedimento attraverso un nuovo sindacato sulle ragioni per le quali si è ritenuto di non ascoltare i testi che avrebbero potuto far emergere l'inesattezza del contenuto della notizia di reato ovvero di non acquisire le sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari>>.

E ciò giacchè <<si tratta di prove, la cui eventuale irrituale non assunzione, avrebbe dovuto essere fatta valere nel procedimento di cognizione, non in sede di revisione attraverso lo schema della "prova nuova"; nella specie non è chiaro: a) se e cosa il ricorrente abbia dedotto nel processo al fine di far escutere le persone offese ovvero per far acquisire le loro dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; b) cosa i Giudici abbiano deciso su detti profili; c) perché questi profili dovrebbero essere fatti valere nel giudizio di revisione>>.


Ultima pubblicazione

Truffa online e minorata difesa. Nota a sentenza 20.2.2024 n. 10642 di Mariangela Miceli

Cass. Pen., Sez. II, Sent., 28 febbario 2024, n. 10642 LA MASSIMA “ Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle c...

I più letti di sempre